Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1964
Corte cost., sent. 2 aprile 1964, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1964
- Data di deposito
- 2 aprile 1964
- Data di decisione
- 18 marzo 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 392, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 270, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 272, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 280, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 395, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 25, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 2111
L'art. 392, terzo comma, Cod. proc. pen., nella parte che consente al Procuratore generale di avocare a se' l'istruzione sommaria della causa, non contrasta con la Costituzione, poiche' nell'avocazione dal Procuratore della Repubblica al Procuratore generale non si puo' scorgere mutamento del giudice precostituito per legge, ma sostituzione d'un organo del pubblico ministero ad altro organo dello stesso pubblico ministero (conforme: sent. n. 148/1963 della Corte costituzionale). L'art. 392, terzo comma, Cod. proc. pen., nella parte che consente al Procuratore generale di rimettere la causa alla sezione istruttoria, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiche' fa dipendere dalla assoluta discrezionalita' d'un provvedimento del Procuratore generale la sottrazione della causa al giudice precostituito per legge, che e' invece il giudice istruttore. Pertanto il Procuratore generale, una volta assunta l'istruzione sommaria della causa in virtu' dello stesso art. 392 Cod. proc. pen., se credera' di trasformarla in formale o di chiedere i provvedimenti previsti dagli artt. 270, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, Cod. proc. pen. non potra' che rivolgersi al giudice istruttore. - S. n. 148/1963.
Massima n. 2112
Anche l'art. 272, secondo comma, Cod. proc. pen., nonche' gli artt. 270, secondo comma, 280, terzo comma, 395, primo comma, Cod. proc. pen. contrastano parzialmente con la Costituzione in quanto consentono al Procuratore generale, dopo la assunzione o l'avocazione del giudizio, assolutamente discrezionali, di rimettere gli atti, anziche' al giudice precostituito per legge (giudice istruttore), alla sezione istruttoria perche' proceda all'istruzione formale o rispettivamente provveda sulla scarcerazione, sulla liberta' provvisoria, sul proscioglimento dell'imputato; percio' entro questi limiti, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, se ne deve dichiarare l'illegittimita' costituzionale, una volta dichiarata la incostituzionalita' dell'art. 392, terzo comma.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, terzo comma, ultima parte, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;
dichiara, inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, la illegittimità costituzionale degli artt. 270, secondo comma, 272, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, del Codice di procedura penale, in quanto consentono al Procuratore generale, che ha assunto o avocato a sé l'istruzione sommaria della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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