Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1964

Corte cost., sent. 2 aprile 1964, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1964
Data di deposito
2 aprile 1964
Data di decisione
18 marzo 1964
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 392, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • art. 270, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 272, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 280, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • art. 395, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 2111

L'art. 392, terzo comma, Cod. proc. pen., nella parte che consente al Procuratore generale di avocare a se' l'istruzione sommaria della causa, non contrasta con la Costituzione, poiche' nell'avocazione dal Procuratore della Repubblica al Procuratore generale non si puo' scorgere mutamento del giudice precostituito per legge, ma sostituzione d'un organo del pubblico ministero ad altro organo dello stesso pubblico ministero (conforme: sent. n. 148/1963 della Corte costituzionale). L'art. 392, terzo comma, Cod. proc. pen., nella parte che consente al Procuratore generale di rimettere la causa alla sezione istruttoria, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiche' fa dipendere dalla assoluta discrezionalita' d'un provvedimento del Procuratore generale la sottrazione della causa al giudice precostituito per legge, che e' invece il giudice istruttore. Pertanto il Procuratore generale, una volta assunta l'istruzione sommaria della causa in virtu' dello stesso art. 392 Cod. proc. pen., se credera' di trasformarla in formale o di chiedere i provvedimenti previsti dagli artt. 270, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, Cod. proc. pen. non potra' che rivolgersi al giudice istruttore. - S. n. 148/1963.

Massima n. 2112

Anche l'art. 272, secondo comma, Cod. proc. pen., nonche' gli artt. 270, secondo comma, 280, terzo comma, 395, primo comma, Cod. proc. pen. contrastano parzialmente con la Costituzione in quanto consentono al Procuratore generale, dopo la assunzione o l'avocazione del giudizio, assolutamente discrezionali, di rimettere gli atti, anziche' al giudice precostituito per legge (giudice istruttore), alla sezione istruttoria perche' proceda all'istruzione formale o rispettivamente provveda sulla scarcerazione, sulla liberta' provvisoria, sul proscioglimento dell'imputato; percio' entro questi limiti, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, se ne deve dichiarare l'illegittimita' costituzionale, una volta dichiarata la incostituzionalita' dell'art. 392, terzo comma.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, terzo comma, ultima parte, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;

dichiara, inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, la illegittimità costituzionale degli artt. 270, secondo comma, 272, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, del Codice di procedura penale, in quanto consentono al Procuratore generale, che ha assunto o avocato a sé l'istruzione sommaria della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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