Corte costituzionale
Sentenza n. 25/1964
Corte cost., sent. 23 marzo 1964, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/1964
- Data di deposito
- 23 marzo 1964
- Data di decisione
- 4 marzo 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
- art. 18, comma 2, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
- legge n. 835 del 27 maggio 1935
Parametri
Massime
Massima n. 2091
L'art. 13, primo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 835, sulla istituzione ed il funzionamento del Tribunale per i minorenni, non e' in contrasto con il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione. La formula "quando occorre una perizia, e' ordinata dal P.M. ed eseguita secondo le norme stabilite per la istruzione formale, in quanto applicabili" va intesa come obbligo imposto al P.M. di applicare le disposizioni relative alle perizie dettate dal codice di rito, cioe' come inserimento della perizia vera e propria nella istruzione eseguita dal P.M. presso il Tribunale dei minorenni, con le modalita' e le garanzie della istruzione formale e con la sostituzione del P.M. al Giudice istruttore. Non contrasta con l'art. 24 della Costituzione neppure l'art. 18 dello stesso R.D.L. n. 1404. Se la legge non precisa quale organo deve essere delegato per la esecuzione della perizia disposta dal Tribunale in sede dibattimentale ed eseguita fuori del dibattimento, non mancano tuttavia al giudice elementi interpretativi per la retta applicazione della legge stessa, con il rispetto di tutti i diritti difensivi garantiti dalla Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni, proposta dal Tribunale dei minorenni di Napoli in riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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