Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1964
Corte cost., sent. 14 marzo 1964, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1964
- Data di deposito
- 14 marzo 1964
- Data di decisione
- 26 febbraio 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
- art. 77, in relaz., Costituzione
- art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952
Massime
Massima n. 2073
L'art. 69 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel testo gia' modificato dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1116, e poi sostituito dall'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, disponeva che le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura della tubercolosi si estendevano a favore della famiglia dell'assicurato, senza far menzione del requisito della "vivenza a carico", ne' per la moglie dell'assicurato ne' per il marito di donna assicurata, richiedendo rispetto a quest'ultimo la condizione di "invalido". L'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 non conteneva alcuna delegazione al Governo a provvedere a limitare il diritto alle prestazioni assicurative o a subordinarlo a condizioni o presupposti non previste da leggi anteriori. Invece l'art. 29, primo comma, del D.P.R. n. 818 del 1957 e' dettato allo scopo di inserire la condizione che il marito di donna assicurata per la tubercolosi risulti a carico della stessa; la restrizione introdotta configura un caso di violazione dell'art. 77 della Costituzione, da cui deriva l'illegittimita' della norma delegata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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