Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1964
Corte cost., sent. 14 marzo 1964, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1964
- Data di deposito
- 14 marzo 1964
- Data di decisione
- 26 febbraio 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
- art. 77, in relaz., Costituzione
- art. 27, legge n. 218 del 4 aprile 1952
Massime
Massima n. 2072
L'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, attribuendo al pensionato il diritto ad un "solo supplemento", per i contributi versati dopo aver conseguito la pensione, e negandogli il diritto ad ulteriori maggiorazioni in relazione ai contributi versati successivamente, introduceva nella liquidazione del supplemento di pensione una limitazione non contenuta nella legge di delegazione e che risulta in contrasto con le direttive delle leggi nel campo della legislazione sociale sempre piu' favorevoli al lavoratore. A tali direttive si e' adeguato l'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che ha sancito espressamente il diritto ad ulteriori supplementi di pensione dopo la decorrenza del primo, in relazione ai contributi versati successivamente alla liquidazione di invalidita', vecchiaia e superstiti; esso ha dato anche attuazione al principio della corrispettivita' tra contributi versati e misura della pensione, con la conseguente utilizzazione di tutti i contributi che figurano nella posizione assicurativa del lavoratore, ed ha con cio' confermato che il legislatore delegato nel dettare la disposizione di cui all'art. 21 del citato D.P.R., aveva ecceduto dai limiti della delega e violato l'art. 77 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 21, seconda parte del terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'articolo 27 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
-GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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