Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1964
Corte cost., sent. 7 marzo 1964, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1964
- Data di deposito
- 7 marzo 1964
- Data di decisione
- 24 febbraio 1964
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:13
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 7, comma 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 7, ultimo co., statuto regione Valle d'Aosta
- art. 7, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, lett.d, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 5, n.5, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, I parte, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, comma 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 2044
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale promossi dalle Regioni (nella specie, delle Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta contro la legge statale 6 dicembre 1962, n. 1643, di nazionalizzazione dell'industria elettrica) possono essere esaminate dalla Corte costituzionale soltanto le questioni che si prospettano sulla base di interessi attuali e propri delle Regioni ricorrenti, restando esclusa ogni questione di costituzionalita' che si rifletta su rapporti ad esse estranei.
Massima n. 2045
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, le questioni nuove non possono essere dedotte per la prima volta con le memorie illustrative presentate dalle parti, ma devono essere prospettate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Massima n. 2046
L'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e l'art. 4 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige vincolano l'attivita' legislativa delle due Regioni al rispetto, fra l'altro, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Questi limiti alla potesta' legislativa valgono anche per tutta la sfera dei diritti e dei poteri delle Regioni sia nel campo amministrativo che in quello patrimoniale, essendo inconcepibile che un qualsiasi diritto o potere delle Regioni possa ritenersi svincolato dai limiti segnati alla potesta' legislativa, che e' la piu' importante e la piu' caratterizzante manifestazione dell'autonomia regionale. Il settore elettrico costituisce una componente essenziale di tutto lo sviluppo economico del Paese e uno strumento al servizio di vitali interessi della collettivita'; pertanto il legislatore statale ha il potere di regolare, con criteri unitari, e come tali valevoli per tutto il territorio nazionale, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica. La legge del 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica deve essere considerata come manifestazione di quel superiore potere dello Stato, che i citati statuti regionali hanno fatto espressamente salvo, imponendo, come limiti, il rispetto dell'interesse nazionale. - S. n. 4/1964.
Massima n. 2047
L'attribuzione, con durata illimitata, all'E.N.E.L. delle concessioni di acque ad uso di produzione elettrica e' l'effetto necessario della riserva che e' stata costituita a favore dell'ente di Stato con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Finche' le acque siano destinate o debbano essere destinate ad uso di produzione elettrica e nei limiti di tale uso, la Regione non puo' esercitare alcun diritto o alcun potere incompatibile con la riserva, mentre rimane inalterata la concessione alla regione delle acque per uso diverso da quello idroelettrico. Pertanto: a) la facolta' della Regione di scegliere in regime di concorrenza i concessionari dell'acqua ad uso idroelettrico e' incompatibile con la riserva a favore dell'ENEL; b) con tale riserva e' pure incompatibile la facolta' della Regione di subentrare nella concessione delle acque al momento della cessazione dell'uso o della concessione ai sensi del terzo comma dell'art. 7 dello Statuto regionale, quando le acque servano o debbono servire ad uso idroelettrico; c) e', invece, compatibile con la nazionalizzazione del settore elettrico, la facolta' del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza della concessione delle acque per uso diverso da quello idroelettrico.
Massima n. 2048
Le questioni di interpretazione di leggi vigenti e quelle relative a leggi future sono inammissibili nel giudizio di legittimita' costituzionale.
Massima n. 2049
Le leggi nazionali possono provvedere legittimamente in materia in tutto o in parte gia' attribuita alla competenza delle Regioni, purche' si muovano dentro i limiti che gli statuti speciali hanno riservato a favore dello Stato. Tuttavia il legislatore nazionale deve assicurare agli enti regionali il massimo di autonomia, nascente dagli stessi statuti, compatibile con la nuova disciplina unitaria data alla soggetta materia (fattispecie: applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulle nazionalizzazioni dell'energia elettrica nelle Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).
Massima n. 2050
L'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta dispone che la concessione novantanovennale delle acque pubbliche della regione e' subordinata alla condizione che, in ogni caso, lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale. Il piano nazionale cui fa riferimento l'art. 7 dello Statuto della Valle d'Aosta e' diverso dal piano generale indicato nell'art. 8 dello stesso statuto: questo postula l'esistenza di una concessione novantanovennale; quello previsto dall'art. 7 costituisce il presupposto di una situazione nuova e diversa. La nazionalizzazione delle imprese elettriche, attuata con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, comporta un piano di interesse nazionale, giacche' e' concepita come strumento di un sistema unitario di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica, volto al raggiungimento di scopi che il legislatore si e' posto come essenziale ai fini generali, applicando la norma dell'art. 43 della Costituzione. Pertanto la previsione dell'ultimo comma dell'art. 7 dello statuto della Valle si e' realizzata con la legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica.
Massima n. 2051
La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica produce legittimamente i suoi effetti anche nei confronti della Valle d'Aosta, perche' e' stata adottata nell'ambito riservato alla futura azione dello Stato in virtu' di due disposizioni dello Statuto regionale: una piu' generale, contenuta nella prima parte dell'art. 2; e l'altra, quella dell'art. 7, che si riferisce specificamente alla materia.
Massima n. 2052
La Valle d'Aosta, in materia di disciplina della utilizzazione delle acque ad uso idroelettrico, ha potesta' legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi dello Stato nei limiti e col rispetto degli interessi nazionali e delle fondamentali riforme economico-sociali della Repubblica (artt. 2, 3, lett. d, dello Statuto speciale). Tali limiti non si riferiscono soltanto alle leggi vigenti al momento dell'emanazione dello Statuto regionale, ma anche a quelle successive. Pertanto, quando una nuova legge nazionale sia stata emanata nell'ambito dei limiti che la norma costituzionale pone a favore dello Stato, non e' la legge statale che deve arrestarsi di fronte alle leggi regionali, ma sono le leggi regionali che devono adeguarsi a quelle (fattispecie: legittimita' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, di fronte allo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta). Le stesse considerazioni valgono nei riguardi delle funzioni amministrative spettanti alla Regione Valle d'Aosta in virtu' dell'art. 4 dello Statuto speciale.
Massima n. 2053
La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica produce legittimamente i suoi effetti anche nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, perche' e' stata adottata nell'ambito riservato alla futura azione dello Stato in virtu' dell'art. 4, prima parte, dello Statuto altoatesino.~ Analogamente, i decreti del Presidente della Repubblica, aventi valore di legge, con i quali, in attuazione della citata legge di nazionalizzazione del settore elettrico, sono state trasferite all'ENEL alcune imprese elettriche operanti nella Regione, non sono in contrasto con lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, perche' rientrano anch'essi nella sfera dei poteri che lo Stato si era riservato, con l'art. 4, prima parte, dello Statuto regionale.
Massima n. 2054
La facolta' della Regione Trentino-Alto Adige di provocare, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 dello Statuto regionale, la decadenza delle concessioni di grande derivazione d'acqua, puo' essere esercitata in tutti i casi in cui la decadenza possa servire alla Regione ai fini di una utilizzazione delle acque diversa da quella idroelettrica.
Massima n. 2055
Il Trentino-Alto Adige, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, ha potesta' legislativa nei limiti e col rispetto degli interessi nazionali e delle fondamentali riforme economico-sociali della Repubblica, nonche' dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5, n. 5, Statuto speciale). Tali limiti non si riferiscono soltanto alle leggi vigenti al momento dell'emanazione dello Statuto regionale, ma anche a quelle successive. Pertanto, quando una nuova legge nazionale sia stata emanata nell'ambito dei limiti che la norma costituzionale pone a favore dello Stato, non e' la legge statale che deve arrestarsi di fronte alle leggi regionali, ma sono le leggi regionali che devono adeguarsi a quella (fattispecie: legittimita' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche di fronte allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige). Le stesse considerazioni valgono nei riguardi delle funzioni amministrative spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige in virtu' dell'art. 13, primo comma, dello Statuto speciale.
Massima n. 2056
Allo stato attuale della legislazione sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, le attribuzioni della Regione Trentino-Alto Adige in materia mineraria rimangono integre, salvo che non si tratti di usi a scopo di produzione di energia elettrica: in questo caso i poteri ed i diritti della Regione potranno essere esercitati nei limiti compatibili con la legge statale di nazionalizzazione del 6 dicembre 1962, n. 1643.
Massima n. 2057
La legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica non e' in contrasto con l'art. 10, terzo comma, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. Pertanto, salva la necessita' del coordinamento tra la norma del citato articolo 10 e le disposizioni riguardanti il regime tariffario e la competenza degli organi chiamati ad attuarlo, l'audizione del Presidente regionale, prevista dallo stesso art. 10, quale che potra' essere la procedura, non appare incompatibile con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
Massima n. 2058
Con la nazionalizzazione dell'energia elettrica, le concessioni di acque a scopo idroelettrico, sia di piccola che di grande derivazione, sono state riservate all'ENEL, mentre nulla e' innovato circa la concessione di acque pubbliche per utilizzazioni diverse da quella di produzione di energia elettrica. Pertanto, istituita la riserva a favore dell'ENEL, la Regione Trentino-Alto Adige non puo' piu' pretendere di essere preferita nelle concessioni di derivazioni (piccole o grandi che siano) d'acqua a scopo idroelettrico, ai sensi del quinto comma dell'art. 10 dello Statuto regionale.
Massima n. 2059
Fino a quando una legge non provvedera' a coordinare con la legge sull'ENEL del 1962, n. 1643, le disposizioni del testo unico sulle acque pubbliche del 1933, non si puo' escludere un intervento della Regione Trentino-Alto Adige presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per la tutela dei suoi interessi, compatibili con il nuovo assetto della materia (art. 9 Statuto Trentino-Alto Adige).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui ricorsi indicati in epigrafe:
a) respinge l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per decorrenza di termini, proposta dall'Avvocatura dello Stato, salvo per quanto si riferisce all'art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;
b) dichiara non fondate, ai sensi e nei limiti esposti in motivazione, le questioni sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sulla legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica, aventi valore di legge ordinaria, segnati in epigrafe, con i quali alcune imprese sono trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica, e delle norme contenute nell'art. 1 e nell'art. 4, nn. 5 e 9, della citata legge 6 dicembre 1962 e negli artt. 2, 3, 10 del decreto legislativo presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36, e nell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 15 dicembre 1962, n. 1670, in riferimento all'art. 2, prima parte, all'art. 3, lettera d, all'art. 4, all'art. 7 e all'art. 8 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, nonché all'art. 4, prima parte e nn. 4 e 6, all'art. 5, n. 5, all'art. 9, all'art. 10, terzo, quinto e sesto comma, all'art. 13, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige;
c) dichiara inammissibili, per mancanza di interesse attuale, le altre questioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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