Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1964

Corte cost., sent. 11 dicembre 1964, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1964
Data di deposito
11 dicembre 1964
Data di decisione
4 dicembre 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, n.3, legge n. 75 del 20 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 2259

Non contrasta con il principio di eguaglianza dei cittadini, sancito dall'art. 3 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la quale punisce, fra l'altro, il gestore o il preposto ad un albergo che "tolleri abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione". E cio' perche' la norma non limita alcun diritto di chi ha bisogno di alloggio, ne' impedisce la permanenza in albergo di qualsiasi persona, ma non consente che il locale aperto al pubblico sia adibito ad attivita' ben diverse da quelle per le quali e' stata autorizzata l'apertura e vieta, quindi, che nei locali adibiti ad albergo si eserciti la prostituzione, punendo, peraltro, il proprietario, il gestore, o il preposto che in essi tolleri l'esercizio della prostituzione.

Massima n. 2260

Tutto cio' che concerne la disciplina di un pubblico locale, sottoposto ad autorizzazioni e controlli dell'autorita', puo' anche - per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti o per altre apprezzabili esigenze - apportare limitazioni alle attivita' dei singoli; ma trattasi sempre di restrizioni, che, incidendo indistintamente su tutti coloro che vogliono servirsi del locale per fini non consentiti dalla legge, non determinano alcuna violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza del 6 aprile 1964, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze