Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1964
Corte cost., sent. 11 dicembre 1964, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1964
- Data di deposito
- 11 dicembre 1964
- Data di decisione
- 4 dicembre 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, n.3, legge n. 75 del 20 febbraio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 2259
Non contrasta con il principio di eguaglianza dei cittadini, sancito dall'art. 3 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la quale punisce, fra l'altro, il gestore o il preposto ad un albergo che "tolleri abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione". E cio' perche' la norma non limita alcun diritto di chi ha bisogno di alloggio, ne' impedisce la permanenza in albergo di qualsiasi persona, ma non consente che il locale aperto al pubblico sia adibito ad attivita' ben diverse da quelle per le quali e' stata autorizzata l'apertura e vieta, quindi, che nei locali adibiti ad albergo si eserciti la prostituzione, punendo, peraltro, il proprietario, il gestore, o il preposto che in essi tolleri l'esercizio della prostituzione.
Massima n. 2260
Tutto cio' che concerne la disciplina di un pubblico locale, sottoposto ad autorizzazioni e controlli dell'autorita', puo' anche - per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti o per altre apprezzabili esigenze - apportare limitazioni alle attivita' dei singoli; ma trattasi sempre di restrizioni, che, incidendo indistintamente su tutti coloro che vogliono servirsi del locale per fini non consentiti dalla legge, non determinano alcuna violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza del 6 aprile 1964, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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