Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1964
Corte cost., sent. 7 dicembre 1964, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1964
- Data di deposito
- 7 dicembre 1964
- Data di decisione
- 3 dicembre 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, regio decreto legge n. 88 del 13 marzo 1944
- art. 4, regio decreto legge n. 88 del 13 marzo 1944
- art. 2, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 5, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 7, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 10, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 108, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 2251
Rientra nei poteri della corte costituzionale l'individuazione dell'oggetto del giudizio. (Nel caso di specie il giudice a quo ha indicato per errore l'art. 6 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 concernente la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali delle imposte; nella motivazione dell'ordinanza risulta, invece, che la norma impugnata va identificata nell'art. 7 dello stesso regio decreto prevedente i casi nei quali l'Intendente di Finanze deve dichiarare la decadenza dei membri delle Commissioni distrettuali).
Massima n. 2252
Le norme contenute negli artt. 2 e 4 del R.D.L. 13 marzo 1944, n. 88 e negli artt. 2, 5, 7 e 10 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516, relative al procedimento di formazione delle commissioni distrettuali delle imposte dirette, contengono criteri sufficienti per la scelta dei membri effettivi e supplenti delle Commissioni, nonche' garanzie idonee per assicurare ad essi quella indipendenza e quella posizione "super partes" che sono attributi connaturali alla funzione giurisdizionale. Le norme stesse non sono in contrasto col precetto dell'art. 108, comma secondo, della Costituzione che vuole assicurata l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali. L'inamovibilita' e' requisito necessario per assicurare anche ai giudici delle giurisdizioni speciali l'effettiva indipendenza per il periodo nel quale esplicano le loro funzioni. I componenti delle commissioni distrettuali delle imposte durano in carica quattro anni e non possono essere revocati per alcun motivo, ne' dichiarati decaduti salvo in caso di trasferimento della residenza in altro distretto o perdita della qualifica di contribuente, nonche' i casi previsti dall'art. 7 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516. Avuto riguardo ai criteri che regolano le eventuali dichiarazioni di decadenza dei componenti delle commissioni distrettuali, ben puo' ritenersi che la inamovibilita' e, con essa, l'indipendenza di detti componenti siano sufficientemente assicurate.
Massima n. 2253
I membri delle commissioni distrettuali delle imposte non sono soggetti all'Intendente ma, al pari degli altri giudici sono soggetti soltanto alla legge in quanto l'art. 27 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari stabilisce espressamente che il giudizio dei componenti le commissioni sara' indirizzato esclusivamente alla applicazione della legge, ed aggiunge che essi hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. La "nomina su designazione" da parte dell'Intendente di finanza dei membri delle commissioni distrettuali delle imposte dirette, non pone il contribuente in uno stato di inferiorita' rispetto all'amministrazione finanziaria sia perche' gli istituti della ricusazione e dell'astensione previsti dagli artt. 51 e 52 c.p.c. - agevolmente applicabili anche ai componenti delle commissioni, stante la presenza dei membri supplenti (due per ogni sezione) - valgono ad assicurare il requisito dell'imparzialita' del giudizio con riguardo alla singola controversia, sia perche' il processo davanti alle commissioni e' disciplinato in modo da assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa da parte del contribuente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e degli artt. 2, 5,7 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, in riferimento all'art. 108, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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