Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1964
Corte cost., sent. 7 dicembre 1964, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1964
- Data di deposito
- 7 dicembre 1964
- Data di decisione
- 3 dicembre 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 77, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
- art. 78, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
- art. 79, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
- art. 80, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 2245
Non viola il diritto alla tutela giurisdizionale la imposizione di oneri fiscali che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, e siano di tal natura da costituire un regolamento delle modalita' di esercizio dell'azione giudiziaria che non renda difficile o impossibile l'esperimento.
Massima n. 2246
Quando la Corte dichiarava non fondata la questione di legittimita' proposta in relazione a leggi sulle imposte di bollo e di registro, aveva all'esame ipotesi di tributi riguardanti il documento probatorio della pretesa fatta valere in giudizio; in modo che l'onere di soddisfarli incideva, non sull'azione, ma sulla disponibilita' di mezzi probatori e, nel caso di scrittura richiesta ad substantiam, sulla disponibilita' della situazione sostanziale. La norma contenuta nell'art. 77 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270 invece non opera ne' sulla disponibilita' della situazione sostanziale, perche' il titolo successorio, se esiste, rimane nella sfera dell'erede o del legatario per quanto non lo si possa far valere, ne' sulla disponibilita' della prova di quel titolo, perche' l'imposta riguarda il trasferimento mortis causa, non la dimostrazione della sua esistenza. Essa opera sull'azione perche' impedisce di esperire anche i diritti successori sulla cui prova ed esistenza non sorge contestazione; e impedisce tale esperimento senza permettere scelte di convenienza quando l'imposta di successione e' di ammontare superiore al valore del diritto singolo per cui si invoca la protezione giudiziaria. Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 77 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270 nella parte in cui subordina l'esperimento dell'azione giudiziaria alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta; in conseguenza la stessa sorte subiranno gli artt. 79 e 80 della predetta legge in quanto sanzionano con l'obbligo di corrispondere l'importo delle tasse e soprattasse, l'inosservanza dell'onere previsto dalla norma impugnata (art. 77) per l'esercizio dell'azione giudiziaria. - S. nn. 45/1963 e 113/1963, 47/1964 e 91/1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 77, 78, 79 e 80 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui dispongono che le persone ivi indicate, quando fosse scaduto il termine per il pagamento della tassa, o quel termine scadesse nel corso del procedimento, non possono agire in giudizio o proseguirlo senza aver dato la prova dell'avvenuto pagamento, della ottenuta dilazione o della esenzione, e nella parte in cui sanzionano, con l'obbligo di corrispondere l'importo delle tasse e delle sopratasse, l'inosservanza di quello di richiedere la prova suddetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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