Corte costituzionale
Ordinanza n. 82/1964
Corte cost., ord. 12 novembre 1964, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 82/1964
- Data di deposito
- 12 novembre 1964
- Data di decisione
- 23 ottobre 1964
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 190 del 27 febbraio 1958
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 29, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
Massime
Massima n. 2221
V. O. 24/1956 D. (Nella specie viene riproposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, concernente la revisione dell'analisi gia' compiuta in via amministrativa su una sostanza di uso agrario, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Si dichiara la manifesta infondatezza della questione considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'intero articolo 1 legge 27 febbraio 1958, n. 190 e che, in particolare, la mancata richiesta di revisione, se rende irripetibile da parte degli istituti specializzati l'analisi fatta in via amministrativa, non preclude tuttavia all'imputato ne' al giudice l'impiego e l'utilizzazione dei mezzi di difesa e di convincimento offerti dalla disciplina del processo penale). - S. n. 63/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promosso, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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