Corte costituzionale
Ordinanza n. 10/1964
Corte cost., ord. 22 febbraio 1964, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 10/1964
- Data di deposito
- 22 febbraio 1964
- Data di decisione
- 5 febbraio 1964
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 2041
Vedi: Ord. 24/56 D - S. n. 130/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sollevata come in epigrafe, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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