Corte costituzionale
Sentenza n. 93/1963
Corte cost., sent. 18 giugno 1963, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/1963
- Data di deposito
- 18 giugno 1963
- Data di decisione
- 6 giugno 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 703 del 2 luglio 1952
- art. 6, legge n. 706 del 2 luglio 1952
Parametri
Massime
Massima n. 1872
Lo "speciale diritto" istituito dal secondo comma dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, in favore dei Comuni nei quali ha luogo "l'asportazione" della sorgente delle acque minerali o naturali destinate ad essere utilizzate come acqua da tavola, e' un'imposta che colpisce il fatto della produzione e non ha che vedere ne' coi "diritti eccessori", previsti dall'art. 100 t.u. sulla finanza locale, ne' coi "diritti speciali" previsti dall'art. 25 del medesimo testo unico.
Massima n. 1873
Per quanto dal secondo comma dell'art. 6 legge 2 luglio 1952, n. 703, possa con sufficiente chiarezza desumersi che l'ente impositore dello "speciale diritto" ivi previsto e' il Comune "dove trovasi la sorgente" e che il soggetto passivo dell'imposta e' quello che "asporta" l'acqua, o per conto del quale "l'asportazione" ha luogo, eventuali dubbi interpretativi al riguardo attengono alla interpretazione della legge e non involgono un problema di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 23 Cost., posto che e' certamente da escludere l'attribuzione di un potere discrezionale dalla legge all'autorita' amministrativa.
Massima n. 1874
Pur mancando nella legge 2 luglio 1952 n. 703, concernente lo speciale diritto sull'asportazione dell'acqua minerale, una completa disciplina del tributo, nell'ordinamento vigente puo' desumersi un compiuto sistema di norme applicabili al caso di specie. Da tale considerazione deriva che la mancanza di disposizioni particolari non fa comunque venir meno in ordine al tributo de quo la garanzia della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 113 Cost..
Massima n. 1875
Il principio, desumibile dall'art. 23 Cost., che esige una sufficiente specificazione legislativa dei poteri d'imposizione tributaria conferiti all'autorita' amministrativa, deve considerarsi soddisfatto quando la legge fissi un limite massimo, di tenore non elevato, dell'aliquota del tributo. Per tale ragione non contrasta con l'art. 23 Cost., l'art. 6, secondo comma, legge 2 luglio 1952, n. 703, che fissa nel 3 per cento, rispetto al valore dell'acqua al momento dell'asportazione, il limite massimo dello speciale diritto in favore dei Comuni ove ha luogo l'asportazione, dalla sorgente delle acque minerali o naturali destinate ad essere utilizzate come acque da tavola.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe , riguardante la legittimità dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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