Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1963

Corte cost., sent. 18 giugno 1963, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
92/1963
Data di deposito
18 giugno 1963
Data di decisione
6 giugno 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 1870

La Corte costituzionale deve esaminare la questione incidentale di legittimita' costituzionale negli esatti termini in cui la stessa e' stata formulata nell'ordinanza di rimessione, e non puo' quindi rivolgersi alle eccezioni sollevate dalla difesa delle parti private, riferentisi a differenti disposizioni di legge.

Massima n. 1871

Il trasferimento a titolo oneroso della nuda proprieta' di un bene, cui successivamente segua la riunione ad essa dell'usufrutto, non e' da considerare espressione di una capacita' contributiva in tutto equivalente a quella da presumere sussistente allorche' il trasferimento medesimo si effettui a titolo gratuito. Ne' e' esatto che la differenza di aliquota dell'imposta di registro, da applicare in misura proporzionale in un caso e progressiva nell'altro - differenza che si adegua essa stessa alla diversita' delle situazioni e ne e' testimonianza -, sia sufficiente di per se' sola a ricostituire l'equivalenza dei due rapporti generatori dell'obbligazione tributaria. Infatti la diversita' del titolo giuridico dell'acquisto nei due casi influisce sulla funzione che, ai fini tributari, l'acquisto adempie -(secondo la valutazione discrezionale del legislatore, non sindacabile da parte della Corte costituzionale allorche' si sia mantenuta entro limiti razionali)- di indice rivelatore della ricchezza. Anche se appare incontestabile che il sistema di imposizione previsto dagli artt. 20 e 21 della legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, puo' dare luogo ad inconvenienti e che lo stesso non e' in tutto in armonia con i principi cui la legge si informa in materia di imposta sui trasferimenti, i quali non siano sottoposti a condizione, e' tuttavia da escludere che tali inconvenienti e disarmonie, da valutare in sede di politica legislativa, siano da configurare come vizi di incostituzionalita'. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge di registro in riferimento all'art. 53 Cost. e con riguardo all'art. 20 della medesima legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge di registro approvata con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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