Corte costituzionale
Sentenza n. 91/1963
Corte cost., sent. 18 giugno 1963, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/1963
- Data di deposito
- 18 giugno 1963
- Data di decisione
- 6 giugno 1963
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:91
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1441 del 1° dicembre 1961
Parametri
Massime
Massima n. 1868
In qualunque modo voglia configurarsi l'indennizzo previsto dall'art. 42, 3x comma, della Costituzione, esso deve pur sempre rappresentare un serio ristoro del pregiudizio economico risultante dall'espropriazione. E la realta' delle cose, oltre che la logica del sitema, impongono di considerare non conforme alla norma costituzionale la determinazione dell'indennita' effettuata sul valore della cosa al tempo dell'occupazione, specie quando esista dissociazione tra la situazione esistente al momento in cui le espropriazioni furono o saranno compiute e quella in cui le occupazioni ebbero inizio: tanto piu' se tra i due periodi si siano inseriti eventi perturbatori, quali la svalutazione monetaria. (Nella specie la Corte ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale della legge 1x dicembre 1961, n. 1441, la quale, fissando la determinazione dell'indennita' con riferimento al tempo dell'occupazione dei suoli sui quali furono successivamente costruiti i ricoveri antiaerei anziche' al tempo dell'espropriazione, ha determinato un indennizzo che in pratica e' null'altro che un simbolo). Cfr.: Sent. 67/59
Massima n. 1869
In tema di espropriazione della proprieta' per motivi di interesse generale, il legislatore puo' fissare discrezionalmente i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio, purche' tali criteri siano adottati in vista degli scopi di interesse pubblico che la legge deve perseguire. Non risponde a tali scopi - e quindi e' illegittima - una norma che crei, con effetto retroattivo, una situazione volta ad attuare la sanatoria di uno stato di cose preesistenti, al fine di esimere l'amministrazione da un obbligo sancito dalla Costituzione (cfr. sent. 67/1959). Accertare se il legislatore abbia adottato i criteri necessari al raggiungimento della finalita' della norma non significa compiere un apprezzamento sull'esercizio del potere discrezionale del legislatore, ne significa giudicare della giustizia o della equita' del dettato legislativo, ma costituisce una tipica espressione del sindacato di legittimita' costituzionale, essendo precipua caratteristica di tale giudizio di constatare se una norma sia in contrasto con la Costituzione o con i fini che la norma doveva raggiungere in adempimento di un precetto costituzionale. Analogamente, rientra nell'ambito del giudizio di legittimita' costituzionale, accertare se l'indennita' di esproprio fissata dal legislatore sia o non sia simbolica, giacche' non si tratta di sindacare se i criteri di determinazione dell'indennizzo diano luogo ad una indennita' giusta, equa o congrua, ma di accertare se l'indennita' sia veramente tale e non una semplice apparenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 1 dicembre 1961, n. 1441, "contenente modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali", in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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