Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1963

Corte cost., sent. 18 giugno 1963, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/1963
Data di deposito
18 giugno 1963
Data di decisione
6 giugno 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:90

Norme oggetto del giudizio

  • art. 170, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 1866

Quando nell'ordinanza del giudice a quo il giudizio sulla rilevanza sia stato chiaramente espresso, esso e' insindacabile dalla Corte costituzionale.

Massima n. 1867

L'art. 170 Codice di procedura penale, il quale stabilisce che nel caso di irreperibilita' dell'imputato, la notificazione e' effettuata mediante deposito nella cancelleria o nella segreteria giudiziaria, con avviso al difensore nominato di ufficio (il quale non potra' sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente, come l'opposizione al decreto di condanna di cui all'art. 509 Codice di procedura penale), non viola l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiche' deve essere interpretato in coordinamento con le altre norme che fanno parte del sistema delle notificazioni, come quelle che disciplinano il giudizio per decreto (in particolare l'art. 509). In base a tale coordinamento l'art. 170 non puo' trovare applicazione quando l'irreperibilita' e' accertata in relazione al procedimento monitorio. In tal ipotesi occorre seguire la procedura ordinaria, restando percio' inoperante il decreto emesso dal Pretore, affinche' il difensore, nell'ambito di tale procedura, possa avvalersi di tutte le facolta' che, di regola, la legge gli consente, compresa l'impugnazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata , nei sensi indicati nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del Codice di procedura penale, sollevata con ordinanza del Pretore di Bologna del 31 ottobre 1961, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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