Corte costituzionale
Sentenza n. 90/1963
Corte cost., sent. 18 giugno 1963, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/1963
- Data di deposito
- 18 giugno 1963
- Data di decisione
- 6 giugno 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 1866
Quando nell'ordinanza del giudice a quo il giudizio sulla rilevanza sia stato chiaramente espresso, esso e' insindacabile dalla Corte costituzionale.
Massima n. 1867
L'art. 170 Codice di procedura penale, il quale stabilisce che nel caso di irreperibilita' dell'imputato, la notificazione e' effettuata mediante deposito nella cancelleria o nella segreteria giudiziaria, con avviso al difensore nominato di ufficio (il quale non potra' sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente, come l'opposizione al decreto di condanna di cui all'art. 509 Codice di procedura penale), non viola l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiche' deve essere interpretato in coordinamento con le altre norme che fanno parte del sistema delle notificazioni, come quelle che disciplinano il giudizio per decreto (in particolare l'art. 509). In base a tale coordinamento l'art. 170 non puo' trovare applicazione quando l'irreperibilita' e' accertata in relazione al procedimento monitorio. In tal ipotesi occorre seguire la procedura ordinaria, restando percio' inoperante il decreto emesso dal Pretore, affinche' il difensore, nell'ambito di tale procedura, possa avvalersi di tutte le facolta' che, di regola, la legge gli consente, compresa l'impugnazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata , nei sensi indicati nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del Codice di procedura penale, sollevata con ordinanza del Pretore di Bologna del 31 ottobre 1961, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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