Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1963

Corte cost., sent. 16 febbraio 1963, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1963
Data di deposito
16 febbraio 1963
Data di decisione
7 febbraio 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:9

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2635 del 29 novembre 1952
  • art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 1719

I dati catastali cui deve farsi riferimento per l'assoggettabilita' allo scorporo e per la determinazione del quantitativo di terreno da scorporare, devono essere quelli corrispondenti alla realta' di fatto al 15 novembre 1949. Di conseguenza se il decreto di esproprio risulti emesso sulla base di dati catastali non rispondenti alla reale consistenza della proprieta' al 15 novembre 1949, deve esserne dichiarata la illegittimita' costituzionale (nel caso la non rispondenza dei dati catastali alla reale consistenza della proprieta' risultava dagli accertamenti della Commissione censuraria).

Massima n. 1720

Le variazioni catastali apportate d'ufficio in epoca antecedente al 15 novembre 1949, e non divenute definitive alla data del decreto di esproprio, non possono essere considerate efficaci ai fini dello scorporo fondiario.

Massima n. 1721

Gli eventuali inconvenienti, peraltro marginali e collegati alla necessaria brevita' del termine per l'espropriazione, verificatesi nell'opera degli Enti di riforma fondiaria per l'osservanza dei principi posti in sede di legittimita' costituzionale, non possono indurre a modificare i principi stessi, che riflettono il sistema della legge secondo il suo inquadramento razionale nell'ordinamento giuridico e gli scopi di essa. V. Sent. 25/61

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2635, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950,

n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo a carico del dott. Capone Spalluti Domenico il terreno scorporato è stato determinato in superficie maggiore alla effettiva consistenza alla data 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 7 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CAPPI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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