Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1963

Corte cost., sent. 8 giugno 1963, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/1963
Data di deposito
8 giugno 1963
Data di decisione
25 maggio 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1847

La norma dell'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, pone un limite al numero dei contributi computabili per ciascun anno agrario in favore dei lavoratori agricoli giornalieri per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia o per i superstiti. Questo limite ai diritti dei lavoratori non trova riscontro in alcuna disposizione di legge, ed e' anzi in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, secondo il quale per i lavoratori agricoli avventizi o compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti per il conferimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla commissione provinciale di cui all'art. 2 del R.D. 24 settembre 1940 n. 1949. La norma del citato art. 17, quindi, non ha carattere transitorio, ne' puo' essere considerato norma di attuazione o di coordinamento. Onde, eccedendo i limiti della delega conferita a tal fine dall'art. 37 della suddetta legge 4 aprile 1952 n. 218, va dichiarata costituzionalmente illegittima in relazione a detto articolo 9, ultimo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 - modificato dall'art. 2 della ripetuta legge - ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e all'art. 9, ultimo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della stessa legge ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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