Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1963

Corte cost., sent. 8 giugno 1963, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/1963
Data di deposito
8 giugno 1963
Data di decisione
25 maggio 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:81

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1948
  • art. 19, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1948
  • art. 2, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1948
  • art. 1, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
  • art. 2, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
  • art. 19, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938

Parametri

Massime

Massima n. 1842

La R.A.I. e' una societa' privata che esercita un pubblico servizio in concessione, il quale riveste interesse generale per l'incidenza che attraverso di esso si opera nei piu' vari settori dell'informazione e della cultura nazionale e per gli evidenti riflessi di carattere generale che ne derivano.

Massima n. 1843

La posizione giuridica della R.A.I. e degli utenti del servizio radio si presentano in modo diverso, giacche' si tratta di un rapporto in cui domina l'elemento giuspubblicistico che attribuisce alla R.A.I. una situazione giuridica, quale concessionaria di un servizio di interesse pubblico, diversa da quella degli altri soggetti del rapporto, privati utenti del servizio stesso. Pertanto, poiche' il principio di eguaglianza va interpretato nel senso che dev'essere garantita parita' di trattamento a parita' di situazioni, e il giudizio sulla parita' o meno delle situazioni spetta insindacabilmente al legislatore nei limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri precetti costituzionali, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 19 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 che stabiliscono sanzioni penali a carico degli utenti morosi, sollevata in relazione allo art. 3 della Costituzione.

Massima n. 1844

Nel caso dei cosi' detti abbonamenti "speciali" previsti dall'art. 27 del decreto 21 febbraio 1938, n. 246, in cui gli utenti delle radioaudizioni siano titolari di locali pubblici ed intendano avvalersi del diritto di diffondere al pubblico le trasmissioni, non e' lecito ravvisare una natura del rapporto fra la R.A.I. e gli utenti diversa da quella giuspubblicistica degli abbonamenti ordinari. Pertanto, sussistendo anche in tale ipotesi la diversita' delle situazioni giuridiche della R.A.I. e degli utenti, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 1, 2 e 19 R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del 10 ottobre 1962 dal Tribunale di Ascoli Piceno, sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 19 del R.D. L 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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