Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1963
Corte cost., sent. 8 giugno 1963, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1963
- Data di deposito
- 8 giugno 1963
- Data di decisione
- 25 maggio 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
Parametri
Massime
Massima n. 1838
Il principio della responsabilita' penale sancito dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione deve intendersi nel senso che ciascuno risponde penalmente per fatto proprio e non per fatto altrui. Esso pertanto non riguarda le disposizioni in cui sia prevista una responsabilita' oggettiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 12 giugno 1962, sulla legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte cosituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONTO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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