Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1963
Corte cost., sent. 8 giugno 1963, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1963
- Data di deposito
- 8 giugno 1963
- Data di decisione
- 25 maggio 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
- art. 10, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
Massime
Massima n. 1835
La pensione per invalidita' e vecchiaia e' destinata a garantire al lavoratore il soddisfacimento dei bisogni vitali al verificarsi di determinati eventi, ed e' legata allo stato di bisogno del lavoratore.
Massima n. 1836
I contributi figurativi di cui agli artt. 56 d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4 legge 4 aprile 1952, n. 218, operano una "fictio iuris" per cui vengono computati ai fini assicurativi contro l'invalidita' e la vecchiaia determinati periodi durante i quali, a causa di eventi meritevoli di speciale considerazione e comunque non imputabili al lavoratore o al datore di lavoro, siano venute meno le possibilita' di versare i contributi. E cio' allo scopo di impedire che per la sospensione della corresponsione effettiva delle prestazioni assicurative restino frustati gli obiettivi economico-sociali cui tende tutto il sistema delle assicurazioni obbligatorie contro l'invalidita' e vecchiaia. Pertanto, la concessione dei contributi figurativi non ha ragione di permanere qualora i soggetti che dovrebbero beneficiarne si trovino ad avere gia' assicurato un trattamento previdenziale che li pone al coperto dalle conseguenze della diminuita o cessata capacita' di guadagno, garantendo un minimo vitale.
Massima n. 1837
L'art. 10, primo comma, del D.L. delegato 26 aprile 1957, n. 818, secondo cui e' escluso il godimento della contribuzione figurativa per i periodi di cui all'art. 56, lett. a), nn. 1 e 2 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1877, ed all'art. 4, commi 1x e 4x, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nell'eventualita' che durante i periodi stessi continui a sussistere l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia o dell'iscrizione nelle forme di previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che comporti l'esclusione dall'assicurazione obbligatoria suddetta, rappresenta l'espressione legislativa di un criterio derivante dai principi che dominano l'intera materia, secondo cui la contribuzione figurativa e' prevista in via sussidiaria di quella effettiva. Pertanto, data la duplice direzione della formula della delegazione di cui all'art. 37 della legge n. 218 del 1952, secondo cui le norme del decreto dovevano essere conformi ai principi posti con le numerose norme sulle assicurazioni sociali contenute nella legge delega e dovevano altresi' risultare informate ad un coordinamento fra le norme vigenti sulle assicurazioni sociali e quelle della legge delega stessa, non si puo' imputare al legislatore delegato di avere posto, in sede di coordinamento, la citata esclusione sancita dall'art. 10 primo comma del decreto 26 aprile 1957, n. 818. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro il ripetuto art. 10, primo comma del decreto n. 818 del 1957 in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta, con l'ordinanza del 21 febbraio 1962 del Tribunale di Reggio Emilia, sulla legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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