Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1963

Corte cost., sent. 30 maggio 1963, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/1963
Data di deposito
30 maggio 1963
Data di decisione
24 maggio 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:77

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 9 aprile 1954
  • legge della Regione siciliana n. 10 del 9 aprile 1954

Parametri

Massime

Massima n. 1832

Il giudizio sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale di una norma rispetto alla controversia principale compete al giudice investito della controversia stessa. Tale giudizio deve ovviamente basarsi su adeguati motivi risultanti dal testo dell'ordinanza; ma costituisce gia' una motivazione adeguata l'affermazione contenuta in tale testo che per decidere la controversia il giudice riterrebbe di applicare quella norma, ove non fosse insorto il dubbio sulla sua legittimita' costituzionale.

Massima n. 1833

Il sindacato della Corte costituzionale puo' e deve essere esercitato tutte le volte che di "efficacia" (art. 136 Cost.) e di "applicazione", (art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente della avvenuta abrogazione della medesima, la quale "efficace" ed "applicabile" resta pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo. V. Sent. 4/59 E

Massima n. 1834

Gli argomenti ritenuti dalla Corte costituzionale validi per dichiarare la illegittimita' di una legge di proroga (nella specie legge reg. sic. 12 maggio 1958: sent. n. 60/58) sono da ritenere ancora piu' efficaci a dimostrare la illegittimita' di quella prorogata (artt. 3, 5, 6 e 9 legge reg. sic. 9 aprile 1959, n. 10), sottoposta successivamente al giudizio della Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni pregiudiziali dedotte dal Presidente della Regione siciliana e dalla Società "' A Zagarà ";

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge della Regione siciliana 9 aprile 1954, n. 10.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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