Corte costituzionale
Sentenza n. 77/1963
Corte cost., sent. 30 maggio 1963, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/1963
- Data di deposito
- 30 maggio 1963
- Data di decisione
- 24 maggio 1963
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:77
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 9 aprile 1954
- legge della Regione siciliana n. 10 del 9 aprile 1954
Parametri
- art. 136, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 17, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 1832
Il giudizio sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale di una norma rispetto alla controversia principale compete al giudice investito della controversia stessa. Tale giudizio deve ovviamente basarsi su adeguati motivi risultanti dal testo dell'ordinanza; ma costituisce gia' una motivazione adeguata l'affermazione contenuta in tale testo che per decidere la controversia il giudice riterrebbe di applicare quella norma, ove non fosse insorto il dubbio sulla sua legittimita' costituzionale.
Massima n. 1833
Il sindacato della Corte costituzionale puo' e deve essere esercitato tutte le volte che di "efficacia" (art. 136 Cost.) e di "applicazione", (art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente della avvenuta abrogazione della medesima, la quale "efficace" ed "applicabile" resta pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo. V. Sent. 4/59 E
Massima n. 1834
Gli argomenti ritenuti dalla Corte costituzionale validi per dichiarare la illegittimita' di una legge di proroga (nella specie legge reg. sic. 12 maggio 1958: sent. n. 60/58) sono da ritenere ancora piu' efficaci a dimostrare la illegittimita' di quella prorogata (artt. 3, 5, 6 e 9 legge reg. sic. 9 aprile 1959, n. 10), sottoposta successivamente al giudizio della Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali dedotte dal Presidente della Regione siciliana e dalla Società "' A Zagarà ";
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge della Regione siciliana 9 aprile 1954, n. 10.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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