Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1963

Corte cost., sent. 30 maggio 1963, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/1963
Data di deposito
30 maggio 1963
Data di decisione
24 maggio 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:76

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 4 ottobre 1962

Parametri

  • disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
  • art. 134, Costituzione
  • legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 1826

Nessuna disposizione di legge stabilisce che nel ricorso dello Stato contro una Regione debba essere menzionata la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri autorizza il suo Presidente a proporre il ricorso contro una legge regionale. Ne' tale menzione e' necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'atto o al fine di assicurare il contraddittorio. Necessario e' invece che la deliberazione del Consiglio dei Ministri sia anteriore alla proposizione del ricorso e che sia depositata negli atti del giudizio, in modo che la difesa della parte contraria possa prenderne conoscenza in tempo utile per controllare la regolarita' della deliberazione e del ricorso.

Massima n. 1827

La disposizione dell'art. 44, 3x comma, dello Statuto della Valle d'Aosta (identico nella sua formulazione allo art. 47, 2x comma, dello Statuto sardo), secondo la quale il Presidente della Regione "interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione", non si applica quando il Consiglio dei Ministri debba deliberare sulla proposizione di un ricorso contro la Regione. La deliberazione del Governo sul promuovimento di una questione di legittimita' costituzionale o di merito nei confronti di una legge regionale, infatti, non e' materia che possa riguardare "particolarmente" la Regione, essendo, invece, rivolta ad ottenere il rispetto o della sfera di competenza riservata allo Stato o dei principi sanciti dalla Costituzione o dagli interessi nazionali. Conf.: sent. 12/63.

Massima n. 1828

Il fatto che lo Stato non abbia sollevato eccezioni contro alcune leggi regionali non gli preclude la possibilita' di impugnare, in futuro, una legge dal contenuto identico a quelle precedentemente emanate dalla Regione e non impugnate. Il comportamento dello Stato, anche se univoco per diversi anni, non puo' offrire un sussidio ai fini dell'interpretazione delle norme costituzionali, giacche', anche se quel comportamento avesse determinato una prassi, ci si troverebbe di fronte ad una prassi contra legem, che non potrebbe essere invocata a quei fini.

Massima n. 1829

Il silenzio dello Statuto della Valle d'Aosta circa la emanazione di norme di attuazione statali per il passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, non significa che si sia voluto adottare per la Valle un sistema diverso da quello generale, valevole per tutte le altre Regioni, ma e' da interpretarsi nel senso che una espressa menzione non era necessaria, dal momento che la necessita' di norme di attuazione era gia' stata fissata dalla Costituzione (dist. trans. VIII) con una disposizione generale valevole per tutte le Regioni (Cfr. sent. 22/61; 14, 67 e 83/62). Pertanto, la legge valdostana 4 ottobre 1962, in materia di tutela del paesaggio, antichita', monumenti e belle arti, mentre non e' in contrasto con le norme costituzionali nella parte in cui trasferisce agli organi regionali le funzioni delle Sovraintendenze, perche' queste funzioni erano gia' state trasferite alla Regione con il D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, e' costituzionalmente illegittima, perche' in contrasto con la disposizione transitoria VIII della Costituzione, nella parte in cui trasferisce alla Regione le funzioni che, in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1947 (artt. 4 e 5) spettano al Ministero della Pubblica Istruzione o ad altri organi del Governo della Repubblica diversi dalle Sovraintendenze alle antichita' e belle arti.

Massima n. 1830

Ferma restando la necessita' di norme statali di attuazione per il passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni a sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione, le Regioni possono emanare leggi in materia di propria competenza anche prima del passaggio dei servizi, purche' , pero', non siano modificate le attribuzioni degli organi statali. Cfr.: sent. 2/60 e 13/62

Massima n. 1831

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il legislatore costituente, con esplicite norme contenute negli Statuti speciali delle Regioni (escluso quello valdostano) del 1948 e nello statuto del Friuli-Venezia Giulia (art. 65), ha disposto che l'assunzione di funzioni amministrative da parte delle Regioni, sia a statuto speciale che a statuto ordinario, non puo' aver luogo se le relative modalita' non sono dettate con norme legislative statali. Tale necessita' e' confermata dalla disposizione VIII della Costituzione, la quale contiene in proposito un principio generale ed inderogabile (e, pertanto, applicabile anche alla Valle d'Aosta), che afferma la necessita' di attuazione coordinata dell'autonomia e del decentramento nel campo dell'organizzazione amministrativa dello Stato e delle Regioni. Cfr.: sent. 22/61; 14, 67 e 83/62.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta, approvata, in sede di rinvio, il 4 ottobre 1962, recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti, nelle parti in cui detta legge attribuisce ad organi della Valle poteri spettanti al Ministero della pubblica istruzione ed al Governo della Repubblica o ad altri organi dello Stato diversi dalle Sovraintendenze alle antichità e belle arti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE

CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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