Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1963

Corte cost., sent. 15 maggio 1963, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/1963
Data di deposito
15 maggio 1963
Data di decisione
8 maggio 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge della Regione siciliana n. 23 del 4 aprile 1956

Parametri

Massime

Massima n. 1810

La distinzione fra norme penali e norme contenenti sanzioni amministrative va riportata non tanto alla materia cui la norma si riferisce nel comminare una determinata sanzione, bensi' al carattere intrinseco di quest'ultima, carattere che e' da desumere dalla stessa qualificazione con cui viene designata, allorche' tale qualificazione trovi corrispondenza in una di quelle usate dal codice penale per contraddistinguere le varie pene. Poiche' l'ammenda e' tassativamente considerata dall'art.17 c.p. come una delle "pene principali" comminabili per le contravvenzioni, non puo' sorgere dubbio sulla illegitimita' costituzionale dell'art. 16 della legge regionale siciliana 4 aprile 1956, n. 23, che, prevedendo appunto tale tipo di sanzione per le infrazioni alle disposizioni di polizia mineraria dettate dalla legge stessa, e' incorso nella violazione dell'art. 25 Cost., che sancisce la riserva della legge statale in materia. La natura di norma penale della disposizione in esame trova conferma nella facolta' attribuita al colpevole di procedere ad oblazione, in quanto l'oblazione, quale risulta dalla disciplina che ne fa l'art. 162 c.p. con riguardo alle contravvenzioni punibili con ammenda, rispetto alle quali produce effetto estintivo del reato, non puo' essere in nessun modo riferita alle sanzioni amministrative. Inoltre l'art. 400 del Regolamento esecutivo della legge regionale, approvato con decreto del Presidente regionale del 15 luglio 1958, n. 7, stabilendo che l'oblazione e' consentita prima dell'invio degli atti al Pretore, prevede un iter del procedimento del tutto incompatibile con le sanzioni non penali.

Massima n. 1811

L'art. 25 Cost. sancisce la riserva della legge statale in materia penale. Alle Regioni e' pertanto precluso non soltanto stabilire nuove figure di reato ma anche richiamare sanzioni comminate dalle leggi dello Stato. L'eventuale applicazione di una pena statale nell'ipotesi di violazione di norme regionali, e' questione che deve essere risoluta dal giudice penale, non gia' definita, con norma imperativa, dal legislatore regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge regionale siciliana 4 aprile 1956, n. 23, in relazione all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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