Corte costituzionale
Sentenza n. 59/1963
Corte cost., sent. 3 maggio 1963, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/1963
- Data di deposito
- 3 maggio 1963
- Data di decisione
- 27 aprile 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 497, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 1792
La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 497 del codice di procedura penale regola, sostanzialmente, un particolare giudizio che verte sulla volontarieta' o meno della mancata presentazione al dibattimento dell'imputato ed involge una valutazione sul comportamento processuale dello stesso. Ma tanto le modalita' di valutazione della prova di un impedimento, quanto l'ammissibilita' di impugnazione della relativa ordinanza, rientrano nella disciplina particolare dell'istituto, disciplina che puo' variare a seconda delle caratteristiche di ciascun procedimento, senza che gli effetti di essa possano farsi risalire al diritto di difesa. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma sopra citata, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 1793
Per quanto la presenza dell'imputato nel processo penale possa essere presa in considerazione come mezzo per garantire la sostanza della difesa, essa deve pero' essere valutata in funzione non limitata a singoli atti del procedimento, ma estesa alla instaurazione del contraddittorio e posta in relazione all'opera del difensore. Sia che il difensore venga considerato legato alla parte da un rapporto di rappresentanza, sia che l'attivita' processuale dello stesso venga distinta da quella dell'imputato, ma necessariamente conciliata in una unita' finale, e' tuttavia certo che la difesa risulta sostanzialmente garantita dall'opera tecnico-professionale del difensore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 497 del Codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze della Corte d'appello dell'Aquila del 30 marzo 1962, e del Tribunale dell'Aquila del 2 ottobre 1962.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI-
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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