Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1963

Corte cost., sent. 3 maggio 1963, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1963
Data di deposito
3 maggio 1963
Data di decisione
27 aprile 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933
  • art. 59, regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933

Parametri

Massime

Massima n. 1784

Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale la questione sottoposta all'esame della Corte costituzionale e' circoscritta alla legittimita' costituzionale alle norme ordinarie indicate nell'ordinanza del giudice a quo. Esula quindi dal tema del dibattito davanti alla Corte costituzionale ogni altra e diversa questione prospettata negli atti difensivi delle parti.

Massima n. 1785

Ai sensi degli artt. 862 cod. civ., e 55 T.U. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, alla iniziativa o proposta dei privati interessati alle opere di bonifica, cosi' come alla loro adesione, non e' attribuita rilevanza determinante per l'istituzione dei consorzi per la bonifica integrale, in quanto tali enti possono essere costituiti anche d'ufficio, con provvedimento della pubblica Amministrazione. Costituito il consorzio, questo estende i suoi poteri su tutto il territorio incluso nel comprensorio di bonifica, di guisa che i proprietari dei fondi, che vi siano compresi, non si possono esimere, anche se dissenzienti, dal farne parte e, in conseguenza, dal corrispondere i contributi dovuti per le opere affidate all'ente e per le spese di gestione.

Massima n. 1786

Le modalita' di costituzione dei consorzi per la bonifica integrale, la loro struttura e le finalita' di preminente interesse pubblico che dominano lo svolgimento della loro attivita' istituzionale, escludono che i contributi consorziali esigibili, nei confronti dei proprietari, con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria (art. 864 c.c.) derivino da un impegno di carattere contrattuale associativo. Ai detti contributi deve pertanto riconoscersi carattere impositorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della Costituzione.

Massima n. 1787

Le disposizioni degli artt. 11 e 59 del T.U. 13 febbraio 1033, n. 215, sulla bonifica integrale, concernenti l'obbligo della prestazione di contributi consorziali a carico dei proprietari di fondi compresi nel perimetro dei comprensori di bonifica, non sono incompatibili col principio della riserva legislativa enunciato nell'art. 23 della Costituzione. Nelle predette disposizioni e nelle altre contenute nel codice civile e nel T.U. del 1933, che vi si ricollegano, si riscontrano infatti direttive e criteri idonei a delimitare il potere impositorio dei consorzi, sia in ordine allo scopo per il quale i contributi stessi sono dovuti, sia in ordine alla identificazione dei soggetti obbligati, sia infine in ordine alle modalita' di determinazione della misura, tenuto conto e in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 59 del T.U. del 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, proposta dal Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 30 dicembre 1961, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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