Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1963

Corte cost., sent. 9 aprile 1963, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1963
Data di deposito
9 aprile 1963
Data di decisione
4 aprile 1963
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 1548 del 3 dicembre 1942
  • art. 30, comma 1, legge n. 762 del 19 giugno 1940
  • art. 28, legge n. 762 del 19 giugno 1940
  • art. 29, legge n. 762 del 19 giugno 1940
  • art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 25 giugno 1953
  • art. 27, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 25 giugno 1953
  • art. 28, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 25 giugno 1953
  • art. 28, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 25 giugno 1953
  • art. 108, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 77, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
  • art. 80, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
  • art. 106, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 118, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 122, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 121, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 3, regio decreto n. 2313 del 13 gennaio 1936
  • art. 107, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 85, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 78, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
  • art. 1, regio decreto n. 2313 del 13 gennaio 1936

Parametri

Massime

Massima n. 1763

Il giudice incaricato della istruttoria nei procedimenti civili non e' competente a promuovere una questione di legittimita' costituzionale la cui soluzione sia da lui ritenuta necessaria per la definizione del giudizio instaurato avanti all'ufficio giudiziario al quale e' addetto (v. sentenza n. 109 del 1962). In particolare la valutazione del carattere determinante del documento (da esibire in giudizio) che si afferma fiscalmente irregolare, non puo' essere compiuta dal giudice della istruzione, perche' esige il previo accertamento della completezza dell'istruttoria, che solo dal collegio puo' essere compiuto. (Nella specie e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale nei confronti di varie disposizioni della legge sul registro, della legge tributaria sulle successioni e sull'imposta di bollo, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto impongono la sospensione del processo quando sia rilevata la irregolarita' fiscale di atti e documenti da esibire in giudizio).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti di cui alle ordinanze del giudice istruttore presso il Tribunale di Venezia del 30 ottobre 1961 e del 7 febbraio 1962;

dichiara inammissibili le questioni con esse proposte, relative alla illegittimità costituzionale:

a) degli artt. 85, 106, 107, 108, 118, 121 e 122 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, modificati con gli artt. 1 e 3 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, nonché con l'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548;

b) degli artt. 77, 78 e 80 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni;

c) degli artt. 27, comma primo; 28, commi primo e quarto; 35 del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sull'imposta di bollo;

d) degli artt. 28, 29 e 30, comma primo, lett. d. della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge il R.D.L. 9 giugno 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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