Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1963
Corte cost., sent. 12 febbraio 1963, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1963
- Data di deposito
- 12 febbraio 1963
- Data di decisione
- 5 febbraio 1963
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
- art. 22, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 56, lett.a n.3, legge n. 1155 del 6 aprile 1936
- art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 56, lett.c, legge n. 1155 del 6 aprile 1936
- art. 56, lett.b, legge n. 1155 del 6 aprile 1936
- regio decreto legge n. 1827 del 4 aprile 1935
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 1709
Ai sensi dell'art. 56 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 - tuttora vigente - i contributi figurativi per i periodi di interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio sono utili per il computo dell'anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, richiesto dall'articolo 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, per conseguire la relativa indennita', all'unica condizione che l'assicurazione abbia avuto inizio. L'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 impone, invece, per la utilizzazione di siffatti periodi, due condizioni del tutto nuove: 1) che vi sia un anno di contribuzione nel quinquennio precedente lo stato di gravidanza (oppure - il che e' equivalente - un anno di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo); 2) che l'interessato non sia altrimenti assicurato per i periodi stessi. Tale norma, quindi, non ha carattere transitorio, ne' puo' essere considerata di attuazione o di coordinamento. Onde eccedendo i limiti della delega a tal fine conferita dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952 n. 218, va dichiarata viziata di illegittimita' costituzionale in relazione a tale articolo e agli artt. 22 della stessa legge e 56 lettera a) n. 3 e lettera b) e c) del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155 ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 12, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 56, lett. a, n. 3, lett. b e c, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ
Testo integrale
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