Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1963

Corte cost., sent. 12 febbraio 1963, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1963
Data di deposito
12 febbraio 1963
Data di decisione
5 febbraio 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1708

La norma contenuta nell'art. 16, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - la quale stabilisce che "i contributi volontari per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti non possono essere versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria e delle forme di previdenza suindicate" (forme di previdenza sostitutive della assicurazione od altro trattamento obbligatorio di pensione) - modifica sostanzialmente la regolamentazione della prosecuzione volontaria nelle assicurazioni obbligatorie della previdenza sociale e pone delle restrizioni al diritto del lavoratore, non previste ne' dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 - che all'art. 5 ha riordinato la materia - ne' da altre leggi al riguardo. Essa, quindi, non ha carattere transitorio, ne' puo' essere considerata norma di attuazione o di coordinamento. Onde eccedendo dai limiti della delega conferita a tal fine dall'art. 37 della suddetta legge 4 aprile 1952, n. 218, va dichiarata viziata di illegittimita' costituzionale, in relazione a tale articolo e all'articolo 5, terzo comma, della stessa legge ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione. V. Sent. 35/1960.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma, secondo periodo, dell'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 5, terzo comma, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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