Corte costituzionale
Sentenza n. 174/1963
Corte cost., sent. 23 dicembre 1963, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/1963
- Data di deposito
- 23 dicembre 1963
- Data di decisione
- 12 dicembre 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 163 del 25 febbraio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 2027
Nella disciplina dell'imposta di ricchezza mobile, al passaggio dal sistema di imposizione ad anno solare (legge 8 giugno 1936, n. 1231) a quello ad anno finanziario (legge 11 gennaio 1951, n. 25, c.d. legge Vanoni), nel quale peraltro, per gli enti tassabili in base al bilancio restava fermo, come periodo d'imposta, l'anno del loro esercizio sociale, con la norma di transizione dell'art. 2 D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582, per un errore del legislatore delegato, gli enti il cui esercizio si era chiuso il 30 giugno 1952, risultavano esonerati dal pagamento del tributo sui redditi del secondo semestre 1951. Percio' l'impugnato art. 2 legge 25 febbraio 1960, n. 163 (norme sull'assestamento delle imposte dirette) stabilendo che, per gli enti suddetti, l'imposta relativa al 1952 sia nuovamente liquidata sulla base del bilancio sociale chiuso quell'anno e in tal modo obbligandoli a pagare anche il semestre d'imposta (esercizio 1951-52) al quale, pur essendovi tenuti per legge, erano ingiustificatamente sfuggiti, ha lo scopo di eliminare dall'ordinamento, nello spirito dell'art. 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, una norma, l'art. 2 del decreto legislativo n. 1582 del 1951, contrastante con il principio di giustizia distributiva che emerge dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. Cosicche', se pur disciplina situazioni passate, non ha introdotto per il passato nuove imposte o nuove aliquote sproporzionate alla capacita' contributiva degli enti in questione, e quindi non viola l'art. 53 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1960, n. 163, recante norme sull'assestamento delle imposte dirette, promossa, con l'ordinanza ricordata in epigrafe, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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