Corte costituzionale
Sentenza n. 164/1963
Corte cost., sent. 19 dicembre 1963, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/1963
- Data di deposito
- 19 dicembre 1963
- Data di decisione
- 6 dicembre 1963
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:164
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale del 28 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 2005
La mancanza di un atto formale, o almeno, di una univoca, non formale manifestazione di volonta' con cui si affermi il diritto di esercitare un potere per competenza propria in contrasto con l'affermazione di altro ente o amministrazione che pretenda che quel potere a se' competa, non puo' legittimare l'ammissione del procedimento per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. L'istituto del conflitto di attribuzione deve infatti essere mantenuto nei confini ad esso segnati dalla Costituzione, per non trasformare la Corte in un organo meramente consultivo, che del resto non potrebbe, comunque, preventivamente esaminare un caso che puo' dar luogo a conflitto di attribuzioni quando, in mancanza di una precisa determinazione dei presupposti, delle ragioni e dei motivi che possano indurre in concreto un ente o un'amministrazione ad affermare la propria competenza, si dovrebbe decidere in base ad astratte formulazioni di ipotesi, che potrebbero trovare riscontro nella realta'. (Nella specie si discuteva se il decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1963, n. 41212, col quale si ordinava la revoca del trasferimento alla Regione sarda di uno stagno di acqua salmastra erroneamente effettuato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sardo, comportasse la decadenza della concessione esclusiva di pesca a suo tempo accordata dalla Regione su quelle acque, o fosse necessaria allo scopo una espressa dichiarazione di decadenza o comunque una chiara ed univoca determinazione di volonta' dell'Amministrazione in tal senso. La Corte ha accolto appunto la seconda alternativa).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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