Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1963

Corte cost., sent. 19 dicembre 1963, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/1963
Data di deposito
19 dicembre 1963
Data di decisione
6 dicembre 1963
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:164

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministeriale del 28 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 2005

La mancanza di un atto formale, o almeno, di una univoca, non formale manifestazione di volonta' con cui si affermi il diritto di esercitare un potere per competenza propria in contrasto con l'affermazione di altro ente o amministrazione che pretenda che quel potere a se' competa, non puo' legittimare l'ammissione del procedimento per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. L'istituto del conflitto di attribuzione deve infatti essere mantenuto nei confini ad esso segnati dalla Costituzione, per non trasformare la Corte in un organo meramente consultivo, che del resto non potrebbe, comunque, preventivamente esaminare un caso che puo' dar luogo a conflitto di attribuzioni quando, in mancanza di una precisa determinazione dei presupposti, delle ragioni e dei motivi che possano indurre in concreto un ente o un'amministrazione ad affermare la propria competenza, si dovrebbe decidere in base ad astratte formulazioni di ipotesi, che potrebbero trovare riscontro nella realta'. (Nella specie si discuteva se il decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1963, n. 41212, col quale si ordinava la revoca del trasferimento alla Regione sarda di uno stagno di acqua salmastra erroneamente effettuato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sardo, comportasse la decadenza della concessione esclusiva di pesca a suo tempo accordata dalla Regione su quelle acque, o fosse necessaria allo scopo una espressa dichiarazione di decadenza o comunque una chiara ed univoca determinazione di volonta' dell'Amministrazione in tal senso. La Corte ha accolto appunto la seconda alternativa).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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