Corte costituzionale
Sentenza n. 162/1963
Corte cost., sent. 19 dicembre 1963, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/1963
- Data di deposito
- 19 dicembre 1963
- Data di decisione
- 6 dicembre 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
Massime
Massima n. 2001
Non e' viziata da eccesso di delega in relazione all'articolo 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, la disposizione dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che prevede particolari limiti e termini per la procedura di oblazione relativa alle contravvenzioni in materia di assicurazioni obbligatorie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza del 14 novembre 1962, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
Testo integrale
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