Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1963

Corte cost., sent. 19 dicembre 1963, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/1963
Data di deposito
19 dicembre 1963
Data di decisione
6 dicembre 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957

Parametri

Massime

Massima n. 2001

Non e' viziata da eccesso di delega in relazione all'articolo 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, la disposizione dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che prevede particolari limiti e termini per la procedura di oblazione relativa alle contravvenzioni in materia di assicurazioni obbligatorie.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza del 14 novembre 1962, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Testo integrale

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