Corte costituzionale
Sentenza n. 130/1963
Corte cost., sent. 13 luglio 1963, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 130/1963
- Data di deposito
- 13 luglio 1963
- Data di decisione
- 4 luglio 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, codice di procedura penale 1930
- art. 45, codice di procedura penale 1930
- art. 9, comma 2, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 1952
La connessione e' un criterio fondamentale di attribuzione della competenza perche' provvede alla esigenza di evitare che la cognizione distinta di piu' processi produca incoerenze di decisioni o incompletezze di esame. E' pertanto sprovvista di qualsiasi fondamento la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 45 e 46 c.p.p..
Massima n. 1953
Il secondo comma dell'art. 9 del r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, configura una designazione del giudice competente fatta dopo il sorgere della regiudicanda e contraddice percio' al dettato dell'art. 25 della Costituzione. Infatti la insindacabilita' del provvedimento del procuratore generale impedisce non solo di conoscere quali siano le ragioni che impongono di escludere o di mantenere ferma la competenza del Tribunale dei minorenni, ma anche di controllare la congruita' di quelle ragioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti, per la decisione con unica sentenza,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, concernente l'istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, nella parte in cui, fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare, con suo provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati maggiori e minori dei diciotto anni, si proceda separatamente a carico dei primi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze