Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1963

Corte cost., sent. 13 luglio 1963, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
130/1963
Data di deposito
13 luglio 1963
Data di decisione
4 luglio 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:130

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, codice di procedura penale 1930
  • art. 45, codice di procedura penale 1930
  • art. 9, comma 2, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 1952

La connessione e' un criterio fondamentale di attribuzione della competenza perche' provvede alla esigenza di evitare che la cognizione distinta di piu' processi produca incoerenze di decisioni o incompletezze di esame. E' pertanto sprovvista di qualsiasi fondamento la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 45 e 46 c.p.p..

Massima n. 1953

Il secondo comma dell'art. 9 del r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, configura una designazione del giudice competente fatta dopo il sorgere della regiudicanda e contraddice percio' al dettato dell'art. 25 della Costituzione. Infatti la insindacabilita' del provvedimento del procuratore generale impedisce non solo di conoscere quali siano le ragioni che impongono di escludere o di mantenere ferma la competenza del Tribunale dei minorenni, ma anche di controllare la congruita' di quelle ragioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti, per la decisione con unica sentenza,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, concernente l'istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, nella parte in cui, fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare, con suo provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati maggiori e minori dei diciotto anni, si proceda separatamente a carico dei primi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze