Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1963

Corte cost., sent. 9 luglio 1963, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/1963
Data di deposito
9 luglio 1963
Data di decisione
28 giugno 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 436, codice di procedura penale 1930
  • art. 458, codice di procedura penale 1930
  • art. 435, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 1924

Gli artt. 458, 435 e 436 del Cod. proc. pen., alla competenza a giudicare dei reati commessi in udienza, non violano il principio del giudice precostituito di cui all'art. 25 della Costituzione. L'art. 436 del Codice di procedura penale nello escludere la competenza del giudice procedente per il motivo della natura del reato o per altri gravi motivi, intende far riferimento a dati idonei ad una valutazione oggettiva: la possibile varieta' di casi non avrebbe consentito una elencazione completa, e tutti percio' sono stati racchiusi in due categorie, aventi ciascuna una propria delimitazione, per quanto di ampia estensione. La norma cioe' obbliga il giudice procedente a portare il suo esame su fatti specifici che hanno in se stessi la forza di provocare lo spostamento della competenza, per la razionalita' della loro inclusione in una delle categorie previste; e cio' vuol dire che il giudice, nell'applicare l'art. 436, non deve creare le ipotesi che radicano la sua competenza o la competenza di altro giudice, ma deve valutare liberamente i fatti che gli si oppongono o che egli rileva, per accertare se essi possono ricomprendersi nelle categorie previste dalla norma.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 e degli artt. 435 e 436 del Cod. proc. penale, proposta dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza del 19 novembre 1962, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 28 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze