Corte costituzionale
Sentenza n. 122/1963
Corte cost., sent. 9 luglio 1963, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 122/1963
- Data di deposito
- 9 luglio 1963
- Data di decisione
- 28 giugno 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 436, codice di procedura penale 1930
- art. 458, codice di procedura penale 1930
- art. 435, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 1924
Gli artt. 458, 435 e 436 del Cod. proc. pen., alla competenza a giudicare dei reati commessi in udienza, non violano il principio del giudice precostituito di cui all'art. 25 della Costituzione. L'art. 436 del Codice di procedura penale nello escludere la competenza del giudice procedente per il motivo della natura del reato o per altri gravi motivi, intende far riferimento a dati idonei ad una valutazione oggettiva: la possibile varieta' di casi non avrebbe consentito una elencazione completa, e tutti percio' sono stati racchiusi in due categorie, aventi ciascuna una propria delimitazione, per quanto di ampia estensione. La norma cioe' obbliga il giudice procedente a portare il suo esame su fatti specifici che hanno in se stessi la forza di provocare lo spostamento della competenza, per la razionalita' della loro inclusione in una delle categorie previste; e cio' vuol dire che il giudice, nell'applicare l'art. 436, non deve creare le ipotesi che radicano la sua competenza o la competenza di altro giudice, ma deve valutare liberamente i fatti che gli si oppongono o che egli rileva, per accertare se essi possono ricomprendersi nelle categorie previste dalla norma.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 e degli artt. 435 e 436 del Cod. proc. penale, proposta dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza del 19 novembre 1962, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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