Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1963
Corte cost., sent. 9 luglio 1963, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1963
- Data di deposito
- 9 luglio 1963
- Data di decisione
- 28 giugno 1963
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 128, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 128, comma 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 128, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 128, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 128, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 1922
L'art. 128 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, nel prescrivere la identificazione, da parte del commerciante, dell'acquirente di oggetti preziosi e la registrazione della compravendita in apposito registro tenuto dal commerciante di tali oggetti, mentre risponde allo scopo di controllare la circolazione delle cose preziose usate, potendo esse provenire da attivita' criminose od essere oggetto di ricettazione o di incauto acquisto, non e' giustificato da alcuna utilita' sociale ricollegabile ai fini della polizia di sicurezza, quando si tratta di commercio di preziosi nuovi. Il riconoscimento dell'acquirente, da parte del commerciante, e la registrazione della compravendita nell'apposito registro comportano una grave limitazione dell'iniziativa economica di una categoria di industriali, artigiani e commercianti, con notevole contrazione degli affari e con conseguente pregiudizio economico per essi e per la collettivita'. Le suddette formalita' (riconoscimento e registrazione) comportano inoltre una limitazione, senza necessita', della liberta' dei privati acquirenti ed una lesione di quella sfera di riservatezza, che deve essere rispettata nei limiti in cui lo consenta la tutela degli interessi della collettivita' nel campo della sicurezza, dell'economia e della finanza pubblica. Pertanto, la norma contenuta nei primi quattro commi dell'art. 128, nella parte in cui richiede il riconoscimento dell'acquirente e la registrazione degli atti di compravendita degli oggetti preziosi nuovi presso un commerciante autorizzato, si pone in contrasto con l'art. 41 Cost. e con l'art. 3 Cost. atteso che non e' possibile imporre ad una categoria di esercenti una particolare e piu' rigorosa disciplina di quella stabilita per categorie similari, quando non sia giustificata da determinate ragioni che nel caso di specie risultano insussistenti.
Massima n. 1923
Ai fini dell'art. 128 della legge di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che impone la registrazione degli atti di compravendita degli oggetti preziosi e la identificazione degli acquirenti e' da considerarsi oggetto nuovo quello che sia stato formato per la prima volta con materia prima o mediante trasformazione di un oggetto usato, quando la trasformazione sia stata cosi' radicale da mutarne il precedente carattere, e sia stato messo in circolazione da un fabbricante munito di licenza a norma del 1x comma dell'art. 127 della stessa legge e ulteriormente scambiato tra soggetti che hanno tale licenza, o tra uno di essi ed un soggetto non munito di licenza, purche' costui abbia la veste di acquirente. Se invece egli abbia una veste diversa, lo scambio dell'oggetto da lui ceduto e gli scambi successivi devono essere considerati come scambi di oggetti usati, anche se l'oggetto stesso sia nuovo dal punto di vista fisico ed economico. Deve, pertanto, considerarsi usato l'oggetto prezioso che quali che siano la sua caratteristica ed il suo valore economico, sia stato rimesso in circolazione dopo che esso era pervenuto nelle mani di un privato a causa di un negozio (lecito o illecito) o di un rinvenimento o di un'attivita' criminosa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale della norma contenuta nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di p.s. del 1931, nella parte in cui tale norma prescrive la registrazione degli atti di compravendita degli oggetti preziosi nuovi, ed il riconoscimento degli acquirenti di tali oggetti, perche' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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