Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1963
Corte cost., sent. 3 luglio 1963, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1963
- Data di deposito
- 3 luglio 1963
- Data di decisione
- 27 giugno 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, lett. c, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
Parametri
- art. 135, Costituzione
- legge n. 1 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 1901
La corte e' stata chiamata a giudicare della legittimita' costituzionale di una norma di legge e non puo' procedere all'indagine sulla competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, come non puo' esaminare e risolvere questioni attinenti alla giurisdizione. Su questi punti la giurisprudenza della Corte e' costante e ferma (cfr. da ultimo la sentenza n. 65 del 7 giugno 1962). Alla Corte spetta soltanto di accertare che la questione provenga da un'autorita' giurisdizionale, sia sorta nel corso di un giudizio e ne sia sufficientemente dimostrata la rilevanza ai fini della decisione del giudizio principale. Tutte e tre queste condizioni si verificano nel caso presente, non potendosi porre in dubbio il carattere giurisdizionale dell'organo che ha proposto la questione, ne' che l'ordinanza sia stata pronunciata nel corso di un giudizio.
Massima n. 1902
Va respinta l'eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale fondata sul fatto che non sarebbero stati presenti nel giudizio a quo coloro che l'Avvocatura ritiene necessari controinteressati. Questa e' infatti una eccezione che riguarda il legittimo instaurarsi del rapporto processuale davanti al giudice a quo, sul quale ancora meno puo' portarsi il giudizio di questa Corte, che deve, in conseguenza, procedere ad esaminare nel merito la questione proposta.
Massima n. 1903
L'art. 135 della Costituzione stabilisce che un terzo dei giudici della Corte siano eletti dalle "supreme magistrature ordinaria e amministrative". Si tratta, come e' chiaro, di un precetto che ha bisogno di essere integrato e specificato, come lo stesso Costituente riconosce (e non soltanto in relazione a questa specifica norma), quando rinvia nel successivo art. 137 a una legge costituzionale per quel che attiene alle condizioni, le forme e i termini di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale e alle garanzie di indipendenza dei giudici della Corte (primo comma); e alla legge ordinaria per le "altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte". Il che trova conferma nell'art. 1 della legge 11 marzo 1953, n. 1, che ribadisce il rapporto sistematico tra Carte costituzionale, leggi costituzionali e legge ordinaria, la quale ultima definisce come "emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali". Da cio' non puo' dedursi, che questa legge si ponga a un grado diverso da quello della legge ordinaria nella gerarchia delle fonti, con conseguenze che si rifletterebbero perfino sul controllo di costituzionalita'; ma se ne puo' ricavare soltanto che ad essa e' lasciato dal precetto costituzionale, piu' che non accada nel caso di altri rinvii alla legge cosi' frequenti nella Costituzione, uno spazio piu' ampio, e che le e' assegnato, per la funzione che deve svolgere, un carattere che potrebbe consentire di accostarla alle norme di attuazione degli Statuti regionali, sulla natura, i limiti e l'efficacia delle quali la Corte ha gia' avuto, del resto, occasione di manifestare il proprio pensiero (sentenza n. 14 del 15 giugno 1956; sentenza n. 20 del 29 giugno 1956).
Massima n. 1904
Nel dettare la norma dell'art. 2, lett. c, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il legislatore ordinario non ha travalicato i limiti impliciti nel rinvio alla legge di attuazione, che, ovviamente, sono quelli di non contrastare con le norme costituzionali, nell'integrare ed attuare il sistema, le cui basi sono poste dalla Costituzione, e segnatamente dall'art. 135. Vero e' che questo articolo parla di "supreme magistrature ordinaria e amministrative", ed e' anche vero che qui "magistrature" non sta al luogo di "magistrati"; ma e' altrettanto vero che il richiamo e' fatto alle magistrature, non gia' nella loro composizione ordinaria, ma ad esse in quanto speciali collegi elettorali, investiti dell'alto compito di designare un terzo dei componenti della Corte costituzionale, l'organo a cui e' affidato il compito di controllare la costituzionalita' delle leggi e l'ordinata ed equilibrata convivenza degli organi costituzionali, tra i quali si suddivide l'esercizio della sovranita' statale. Sicche', limitando la composizione del collegio ai consiglieri, ai presidenti di sezione, ai vice procuratori generali, al procuratore generale e al presidente della Corte dei conti, la legge non ha violato alcuna norma costituzionale, ma piuttosto ha attuato l'intento del Costituente, affidando compito cosi' grave a collegi, che, sotto ogni aspetto, ha considerato supremi. Del che e' conferma la norma contenuta nel secondo comma del medesimo art. 135 della Costituzione, strettamente collegata col primo, al quale da' e dal quale riceve luce, che, ispirata al medesimo intento, limita l'eleggibilita' ai magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ai professori ordinari di universita' in materie giuridiche e agli avvocati dopo venti anni di esercizio: categorie, per prestigio ed esperienza, omogenee tra loro e con quelle che concorrono a costituire i collegi elettorali. E, infine, integra il sistema, in conformita' col precetto costituzionale, rivolta com'e' al fine di rendere rigorosa e meditata la scelta, la norma dell'art. 3 della stessa legge, che, ponendo quelle che un tempo si dicevano "strettezze", stabilisce che i giudici nominati dal Parlamento devono essere eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea nel primo scrutinio, e dei tre quinti dei votanti negli scrutini successivi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, sulla legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento all'art. 135, primo comma, ultima parte, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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