Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1963
Corte cost., sent. 12 febbraio 1963, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1963
- Data di deposito
- 12 febbraio 1963
- Data di decisione
- 5 febbraio 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, decreto luogotenenziale n. 369 del 23 novembre 1944
Parametri
Massime
Massima n. 1698
La tesi secondo la quale l'art. 43 del D.L. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, avrebbe limitato l'ultrattivita' di alcuni e non di altri accordi economici corporativi non puo' essere esaminata dalla Corte costituzionale anche se fosse prospettata per dimostrare che alcuni di tali accordi siano stati abrogati o che per qualunque altra causa (che non sia quella dell'illegittimita' costituzionale) abbiano perduto la loro efficacia. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale le questioni relative all'abrogazione delle norme si muovono su di un piano diverso da quello della legittimita' costituzionale e mirano ad effetti diversi da quelli del relativo giudizio. Cfr.: sent. n. 1/56.
Massima n. 1699
Il giudizio di legittimita' costituzionale non puo' avere per oggetto gli accordi economici corporativi, non avendo questi forza di legge: non l'avevano anteriormente al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che soppresse l'ordinamento corporativo, come puo' desumersi dagli artt. 1 e 7 delle disposizioni sulla legge in generale; non l'hanno acquistata in forza dell'art. 43 del citato decreto legislativo, perche' detta norma non volle affatto mutare la natura, il valore e l'efficacia che gli accordi economici corporativi avevano nell'ordinamento precedente, ma si limita semplicemente a mantenerle in vigore pur dopo la soppressione delle fonti di loro produzione.
Massima n. 1700
La Corte costituzionale, come non puo' controllare la legittimita' costituzionale degli accordi economici corporativi (nella specie, dell'accordo librario 5 giugno 1935) e dei contratti collettivi di lavoro, in quanto non sono atti aventi forza di legge, cosi' non puo' esaminare se un determinato accordo sia o meno in vigore, se si applichi alla causa principale, se vincoli o meno le parti in causa, se e quali effetti produca nei confronti di queste e se tra le parti stesse esista o meno un rapporto contrattuale rientrante nell'ambito dell'accordo. Tali questioni non attengono al giudizio di legittimita' costituzionale e, pertanto, in nessun caso la Corte costituzionale potrebbe prenderle in esame.
Massima n. 1701
Il legislatore di fronte alla soppressione dell'ordinamento corporativo, non volendo che si determinasse una frattura immediata, stabili' con l'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che le norme corporative precedentemente emanate, restassero in vigore. Nel disporre tale sopravvivenza, il legislatore non intese affatto mutare la natura, il valore e l'efficacia che quelle norme avevano nell'ordinamento gia' vigente e nell'ordine di gerarchia delle fonti che ad esse spettavano nell'ordinamento stesso. Il citato art. 43 deve essere preso nel suo significato unitario, che e' quello del suo intento di assicurare ultrattivita' al complesso delle norme corporative intese nel loro sistema, e non nel singolo contenuto di esse.
Massima n. 1702
L'art. 43 del D.L. LGT. 23 novembre 1944, n. 369, nel sopprimere l'ordinamento corporativo, nel momento in cui faceva cessare la fonte di produzione delle norme corporative, ne assicurava l'efficacia per l'avvenire. Nessun potere fu conservato ai sindacati. Il complesso delle norme riguardanti i rapporti collettivi di lavoro ed i rapporti economici rimase cristallizzato. Non puo' pertanto ravvisarsi un contrasto tra una norma (nella specie: l'art. 43 D.L. LGt. 23 novembre 1944, n. 369) che ha assicurato ultrattivita' a norme prodotte da fonti eliminate dall'ordinamento e l'art. 39 della Costituzione che, disponendo per l'avvenire, ha delineato un nuovo sistema.
Massima n. 1703
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le limitazioni alla libera iniziativa economica possono essere disposte soltanto con legge. Tale riserva, pero', non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto normativo del Parlamento, dovendosi ritenere sufficiente in un ambito delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidata al Governo, evitando che esse si svolgano in modo assolutamente discrezionale. Le determinazioni della legge possono essere diverse a seconda della natura dell'attivita' economica e dell'utilita' sociale che si tende a perseguire, e solo la loro totale mancanza significa che il principio della riserva di legge non e' rispettato. L'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che nel sopprimere l'ordinamento corporativo ha mantenuto in vigore le norme riguardanti i rapporti di lavoro ed i rapporti economici emanate sotto il passato ordinamento, ha lo stesso valore di una legge approvata dal Parlamento, essendo, il citato decreto, stato emanato in forza del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (sentenza n. 85 del 1962). Inoltre la citata norma non ha conferito alcun potere discrezionale ne' al Governo ne' altri organi pubblici o privati, ma ha assicurato la ultrattivita' di norme facenti parte di un sistema ben definito, legittimamente prodotto in base all'ordinamento vigente al tempo della sua formazione e mantenuto in vigore con una legge emanata al momento in cui quell'ordinamento veniva soppresso. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio di riserva di legge di cui all'art. 41 della Costituzione.
Massima n. 1704
L'art. 41 della Costituzione autorizza il legislatore a determinare programmi e controlli perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. L'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, nel momento in cui sopprimeva l'ordinamento sindacale preesistente, ebbe cura di assicurare la sopravvivenza delle norme corporative emanate in base all'ordinamento corporativo e considerate nel loro complesso, fino a quando, in base agli strumenti di produzione normativa ammessi dalla Costituzione, non fosse stato possibile adeguarle alle nuove esigenze. Tale essendo la finalita' del citato art. 43, non puo' negarsi che esso e' sorretto da evidenti scopi di utilita' sociale e pertanto non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, in riferimento agli artt. 39 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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