Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1963

Corte cost., ord. 30 maggio 1963, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
75/1963
Data di deposito
30 maggio 1963
Data di decisione
24 maggio 1963
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:75

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 853 del 13 maggio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1824

La motivazione sulla rilevanza e quella sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale possono essere formulate dal giudice a quo, anziche' direttamente , mediante rinvio alle deduzioni della parte che ha proposto la eccezione di incostituzionalita'. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il giudice a quo, avendo espressamente richiamata la requisitoria del P.M., che aveva sollevato la questione, avesse in tal modo adottato l'argomentazione svolta dal P.M.).

Massima n. 1825

Allorche' la censura si rivolge all'intera legge delegante per difetto delle condizioni generali prescritte per la sua validita' non occorre che siano specificate quelle fra le singole parti dalla stessa ritenute affette da incostituzionalita'. Sollevata questione di legittimita' di una legge delegata (nella specie il D.P.R. 13 maggio 1957 n. 853), nel presupposto che questa sia stata emessa in forza di delegazione contenuta in una legge che risulti sostituita da altra successiva, poiche' e' da ritenere che se il giudice del processo principale avesse tenuto conto di tale circostanza avrebbe proposto in termini diversi il problema della rilevanza, senza riferirlo ad una norma venuta meno, gli atti vanno restituiti al giudice di merito per un nuovo esame della rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Giudice istruttore penale del Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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