Corte costituzionale
Sentenza n. 93/1962
Corte cost., sent. 22 novembre 1962, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/1962
- Data di deposito
- 22 novembre 1962
- Data di decisione
- 13 novembre 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:93
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 1627
La norma contenuta nell'art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), che stabilisce in quindici giorni il termine per l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e ne fissa la decorrenza del giorno dell'affissione dell'estratto della sentenza alla porta esterna del tribunale, non contrasta con il diritto alla difesa in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione. Infatti, l'ipotesi che taluno degli interessati o il fallito possa venire a trovarsi nella condizione di ignorare per un tempo anche lungo la pronuncia della sentenza di fallimento, deve considerarsi del tutto rara ed eccezionale, resa possibile dal concorso di una notevole dose di indifferenza e negligenza dell'interessato, ed e', comunque, inerente al carattere essenziale di quelle crisi di impresa, che trovano rimedio nel fallimento e negli altri procedimenti concorsuali, e sono contraddistinte dalla presunzione dell'esistenza di una serie di creditori non determinata ne' quanto al numero ne' quanto alla identita' di essi. In relazione a tale carattere, vale anche per la procedura fallimentare la notificazione mediante pubblici proclami e, d'altro canto, sono predisposte per la sentenza dichiarativa di fallimento, oltre all'affissione per estratto alla porta esterna del tribunale, le altre forme di pubblicita' indicate nell'art. 17 del cit. R. Decreto. Per quanto, in particolare, riguarda l'imprenditore, il fatto che la legge prevede che il debitore sia sentito prima della dichiarazione del fallimento, nonche' l'apposizione dei sigilli che deve seguire immediatamente tale dichiarazione, praticamente escludono che un'impresa venga assoggettata al fallimento senza che ne abbiano alcun sospetto ne' il titolare ne' alcuno dei collaboratori e dipendenti di lui, tenuti ad informarlo di quanto avviene in sua assenza per elementare dovere di ufficio.
Massima n. 1628
Il diritto di difesa, al pari di ogni altro diritto garantito dalla Costituzione, deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo di assicurarne la effettivita'. Pertanto, ove per l'esercizio di esso siano stabiliti termini cosi' ristretti da renderlo estremamente difficile, la relativa norma va dichiarata costituzionalmente illegittima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 18 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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