Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1962

Corte cost., sent. 26 giugno 1962, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1962
Data di deposito
26 giugno 1962
Data di decisione
7 giugno 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:69

Norme oggetto del giudizio

  • art. 91, ultimo co., regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
  • art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 10 giugno 1955
  • art. 8, comma 3, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 1579

La norma contenuta nell'art. 18 Cost. garantisce al cittadino sia la liberta' di associarsi, sia la liberta' di non associarsi, la quale ultima fu considerata dal Costituente non meno essenziale della prima, dopo un periodo nel quale, vigente un regime totalitario, fu imposto al cittadino l'obbligo di far parte di questa o quella associazione. La liberta' di associarsi ha limiti segnati dall'art. 18 Cost., mentre la liberta' di non associarsi incontra limiti maggiori, non puntualmente segnati dalla Costituzione. Vi e' violazione della liberta' di non associarsi sia quando, imponendosi agli appartenenti ad un gruppo od a una categoria l'associarsi tra di loro, venga violato un diritto o una liberta' o un principio costituzionalmente garantito, sia quando il fine pubblico che si dichiara di perseguire sia palesemente arbitrario, pretestuoso e artificioso e di conseguenza arbitrario, pretestuoso e artificioso e' il limite che si pone alla liberta' di associarsi.

Massima n. 1580

Lo Stato, allo scopo di conseguire il raggiungimento e la tutela di determinati fini pubblici, puo' creare Enti pubblici a struttura associativa, i quali possono assicurare, tra l'altro, il vantaggio di far concorrere l'interessato alla vita, al funzionamento e al controllo dell'attivita' che ne risulta organizzata.

Massima n. 1581

Con il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, disposto con il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, la maggior parte delle attribuzioni statali in materia di caccia e' stata trasferita alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali che hanno assorbito, quasi integralmente, le finalita' pubbliche della Federazione della caccia e la vigilanza su tutte le fasi e le forme nelle quali si concreta l'esercizio della caccia. Dal confronto dei compiti assegnati alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali (art. 38 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 985) con quelli assegnati alla Federazione della caccia (art. 86 T.U. 5 giugno 1939, n. 1016) si evince che alla Federazione spettano funzioni che o sono gia' di quegli organi o meramente ausiliarie di quelle, o che oggi si devono ritenere cessate, o, infine, tali che possono far sorgere sospetti sulla legittimita' costituzionale nel caso di un ente pubblico a struttura associativa. La Federazione della Caccia, lungi dall'assicurare la vigilanza sull'attivita' della caccia, si limita in sostanza a "inquadrare" obbligatoriamente i cacciatori e a presiedere alla loro attivita', in patente violazione pertanto dell'art. 18 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali:

dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia in riferimento, all'art. 18 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI

Testo integrale

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