Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1962
Corte cost., sent. 26 giugno 1962, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1962
- Data di deposito
- 26 giugno 1962
- Data di decisione
- 7 giugno 1962
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:68
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo luogotenenziale n. 348 del 19 ottobre 1944
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 424 del 16 maggio 1960
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 356 del 18 febbraio 1961
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 40 del 30 giugno 1956
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 1575
L'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'articolo 28 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale determinano i soggetti processuali delle controversie per regolamento di competenza fra Stato e Regione e cioe' il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un Ministro da lui delegato) e il Presidente della Giunta regionale. Pertanto, ad essi soltanto spetta rispettivamente le legittimazione attiva e passiva per stare in giudizio. Cfr.: Sent. n. 9/1957.
Massima n. 1576
Oggetto dei giudizi sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e' la legittimita' di atti amministrativi in quanto, per se' stessi considerati, costituiscono manifestazione concreta e autonoma del potere che lo Stato e la Regione assumono di loro spettanza in base alla Costituzione e agli statuti speciali. Cfr.: Sent.n. 58/1959 - n. 18/1957.
Massima n. 1577
E' irrilevante, ai fini della denunzia del conflitto di attribuzione, che non sia stato impugnato un precedente provvedimento di contenuto identico al decreto che ha dato luogo al conflitto.
Massima n. 1578
La legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, che in materia di imposta generale sull'entrata trasferisce all'organo regionale (Assessore) i poteri che l'articolo 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, ha conferito nella stessa materia al Ministro per le finanze, e' costituzionalmente illegittima perche' in mancanza di specifiche norme di attuazione una legge regionale non puo' trasferire dallo Stato alla Regione le funzioni amministrative e i relativi organi riguardanti la suddetta imposta. Di conseguenza, vanno annullati i decreti dello assessore alle finanze per la regione siciliana n. 424 del 1960 e n. 356 del 1961 relativi alla ripetuta imposta, emanati in virtu' dell'articolo 1 della cennata legge 30 giugno 1956, n. 40.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui ricorsi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe e riuniti con propria ordinanza 10 novembre 1961, n. 57:
rigetta le eccezioni pregiudiziali della Regione siciliana;
accoglie i ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 settembre 1960 e il 12 giugno 1961;
dichiara che spetta allo Stato il potere di emettere provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata;
annulla in conseguenza i decreti 16 maggio 1960, n. 424, e 18 febbraio 1961, n. 356, emanati dall'Assessore regionale alle finanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI
Testo integrale
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