Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1962

Corte cost., sent. 14 giugno 1962, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1962
Data di deposito
14 giugno 1962
Data di decisione
5 giugno 1962
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:51

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
  • art. 43, legge n. 136 del 23 marzo 1956
  • art. 60, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960

Parametri

Massime

Massima n. 1537

La riproduzione in un testo unico approvato dal Presidente della Regione siciliana di una norma contenuta in una legge dello Stato non ha efficacia innovativa della norma statale e non la trasforma in norma regionale. (La fattispecie si riferisce all'art. 60 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3 e all'art. 43 legge statale 23 marzo 1956, n. 136).

Massima n. 1538

Una legge della Regione siciliana o un suo atto avente forza di legge puo' trasformare una norma statale in norma regionale.

Massima n. 1539

La potesta' legislativa della Regione siciliana non puo' esplicarsi nella forma del decreto legislativo (Cfr. Corte costituzionale Sent. n. 36 del 1961).

Massima n. 1540

Non ha i caratteri del decreto legislativo un testo unico regionale nel quale si e' proceduto a una semplice compilazione, con modifiche puramente formali, di disposizioni in leggi statali e in precedenti leggi regionali. (La fattispecie si riferisce al T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960 n. 3).

Massima n. 1541

Alle trascrizioni in un testo unico regionale siciliano di norme legislative statali non puo' attribuirsi efficacia di recezione di queste nella legislazione regionale, giacche', a parte l'inidoneita' del mezzo adoperato, le leggi dello Stato non hanno bisogno di recezione per essere efficaci nella Regione siciliana.

Massima n. 1542

Nella Regione siciliana i poteri dei Consigli comunali in materia di contenzioso elettorale traggono direttamente il loro titolo dalla legge statale e non da quella regionale.

Massima n. 1543

E' inammissibile una questione di legittimita' costituzionale proposta contro un atto della Regione siciliana che non ha forza di legge. (La fattispecie si riferisce al T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, proposta con deliberazione 5 giugno 1961, n. 8, dal Consiglio comunale di Venetico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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