Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1962

Corte cost., sent. 27 marzo 1962, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1962
Data di deposito
27 marzo 1962
Data di decisione
22 marzo 1962
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 1489

L'art. 13 della Costituzione non si riferisce a qualsiasi limitazione della liberta' personale, ma a quelle limitazioni che violano il principio tradizionale dell'habeas corpus. La garanzia dell'habeas corpus non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica delle persone, ma anche alla menomazione della liberta' morale, quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all'altrui potere. (Nella specie, il problema che la Corte era chiamata a risolvere era il seguente: "se l'esecuzione dei rilievi segnaletici, previsti dall'art. 4 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, importa l'assoggettamento, fisico o morale, di una persona al potere dell'organo di polizia, tale da costituire una restrizione della liberta' personale equiparabile all'arresto").

Massima n. 1490

Normalmente i rilievi descrittivi, fotografici ed antropometrici e quelli dattiloscopici non importano menomazione della liberta' personale, anche se talvolta essi richiedono una momentanea immobilizzazione delle persone per descriverne o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti esposte all'altrui vista, ovvero una momentanea costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali. Quando, invece, tali rilievi assoggettano la persona a sostanziali restrizioni, fisiche o morali, di liberta', equiparabili all'arresto, sono da comprendere tra le ispezioni personali e, come tali, non sono ammessi se non nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 13 della Costituzione. (Nella specie, la Corte ritiene costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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