Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1962
Corte cost., sent. 16 marzo 1962, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1962
- Data di deposito
- 16 marzo 1962
- Data di decisione
- 8 marzo 1962
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:17
Parametri
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 39, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 1468
Nei casi di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione o tra Regioni, il termine di sessanta giorni, stabilito dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza, decorre o dalla notificazione dell'atto che ha dato luogo al conflitto all'organo legittimato ad agire, che per lo Stato e' il Presidente del Consiglio dei Ministri e per le Regioni il Presidente della Giunta regionale, o dalla data in cui questi ne abbiano avuto conoscenza. E' irrilevante che l'atto sia stato notificato o comunicato ad altri organi dell'Amministrazione centrale o regionale, diversi da quelli legittimati ad agire. Conforme: 82/1958 C.
Massima n. 1469
La invasione della sfera di competenza - non stabilita statutariamente - in un organo regionale da parte di un altro organo della stessa Regione puo' determinare soltanto un conflitto interno, sottratto all'esame della Corte costituzionale.
Massima n. 1470
La natura dei conflitti di attribuzione ed il modo della loro risoluzione comporta che "qualsiasi atto" dello Stato o della Regione, che invada la sfera di competenza assegnata all'uno o all'altra, e' idoneo a configurare il conflitto (ex artt. 38 e 39 legge 11 marzo 1953, n. 87). Pertanto, anche una circolare di un organo regionale puo' dar luogo ad un regolamento di competenza, quando abbia rilevanza esterna rispetto all'amministrazione che l'ha emanata. (Nella specie: il conflitto di attribuzione e' stato determinato a seguito della circolare n. 2035 del 13 giugno 1961 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione siciliana. Tale circolare e' idonea a determinare un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione in quanto ha rilevanza esterna. Infatti: a) e' indirizzata anche ad enti ed uffici estranei all'amministrazione della Regione; b) regola rapporti contrattuali tra enti pubblici e cittadini stabilendo che "nel contratto di appalto stipulato con l'appaltatore delle opere disposte e finanziate dall'Assessorato sia soppressa la clausola contrattuale che prevede l'accollo pattizio da parte dell'appaltatore del pagamento del tributo locale sui materiali da costruzione"; c) disciplina il comportamento del contribuente nei confronti della Pubblica Amministrazione, prescrivendo che i ricorsi amministrativi per l'imposta suddetta devono essere proposti, in terza istanza, all'Assessore regionale alle finanze, anziche' al Ministro delle finanze). Conforme: 11/1957 C - 12/1957 C.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali della Regione siciliana,
dichiara la competenza dello Stato nella materia riguardante l'imposta di consumo sui materiali da costruzione, nonché la disciplina dei relativi ricorsi in via amministrativa, oggetto della circolare dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici del 13 giugno 1961;
annulla, in conseguenza, la detta circolare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROS1NI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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