Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1962
Corte cost., sent. 12 marzo 1962, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1962
- Data di deposito
- 12 marzo 1962
- Data di decisione
- 7 marzo 1962
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:14
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 11 luglio 1961
- art. 2, decreto legislativo n. 507 del 12 aprile 1948
Parametri
- art. 14, lett.q, statuto regione Sicilia
- disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.p, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 1454
L'esame delle condizioni per l'esercizio costituzionalmente legittimo della potesta' legislativa regionale deve precedere l'esame del modo con cui quella potesta' e' stata esercitata e del contenuto delle leggi impugnate.
Massima n. 1455
Presupposto dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari regionali (art. 14 lett. p e q St. sic.) e' l'effettiva attribuzione delle funzioni amministrative, a cui gli uffici devono provvedere e gli impiegati essere adibiti, mediante l'emanazione delle norme di attuazione e transitorie di cui all'art. 43 dello Statuto siciliano. Cfr.: 2/60 B.
Massima n. 1456
La necessita' delle norme di attuazione, previste dall'articolo 43 Stat. Sic. e dalla VIII disp. trans. Cost., corrisponde alla necessita' di una attuazione coordinata dei principi costituzionali dell'autonomia e del decentramento dell'organizzazione amministrativa della Regione e dello Stato e si palesa nell'esigenza di assicurare un collegamento tra le attivita' e i servizi trasferiti alla Regione e quelli che rimangono allo Stato. Corrisponde inoltre alla necessita' di evitare duplicazioni di attivita' e di uffici e di dar vita, in sintesi, a una organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con la organizzazione dello Stato, nella unita' dell'ordinamento amministrativo generale.
Massima n. 1457
In materia di tributi erariali sono state emanate norme di attuazione soltanto per quanto riguarda la riscossione, e attribuita alla Regione in sede di disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.
Massima n. 1458
In materia tributaria la Regione siciliana ha una potesta' legislativa concorrente e sussidiaria di quella dello Stato. Tale potesta' deve essere esercitata nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e senza turbare l'unita' dell'ordinamento tributario generale. Cfr.: 9/1957 C, 42/1957 E, 58/1957 D, 113/1957 C, 116/1957 C; 60/1958 E, 76/1958 D; 34/1961 F.
Massima n. 1459
La Regione siciliana, allo stato attuale, non puo' creare un proprio apparato di amministrazione finanziaria, ne' disporre sullo stato giuridico ed economico degli impiegati da destinarvi, perche' ancora non e' stato attuato un completo e definitivo passaggio alla Regione delle funzioni ad essa attribuite in materia finanziaria e non si e' ancora proceduto, mediante intese tra Stato e Regione, a quel trasferimento del personale statale negli organici regionali, che condiziona l'esercizio della potesta' di cui all'art. 14, lettera q, Statuto siciliano. Tale carenza preclude temporaneamente alla Regione l'esercizio della sua potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici finanziari. La creazione di un apparato regionale, prima dell'emanazione delle norme previste dall'articolo 43, verrebbe a limitare e a condizionare la produzione di tali norme ed il loro contenuto, subordinando il passaggio di uffici e di personale, previsto da tale articolo, alla situazione creata in precedenza con la istituzione di uffici e di organi regionali.
Massima n. 1460
Il carattere sussidiario della legislazione finanziaria regionale e il suo necessario inquadramento nella fondamentale unita' dell'ordinamento tributario generale si riflettono nell'ordinamento degli uffici finanziari regionali e del coordinamento di essi con l'amministrazione statale; pertanto, l'esercizio della potesta' legislativa regionale in materia di uffici finanziari e' subordinato all'emanazione di norme di attuazione che assicurino quel coordinamento. L'organizzazione degli uffici finanziari regionali non puo' inoltre essere predisposta che tenendo anche conto della organizzazione di quegli uffici statali che continueranno a svolgere la loro attivita' nella Regione per le funzioni rimaste allo Stato.
Massima n. 1461
Anche la creazione di uffici e organici destinati alle funzioni finanziarie e tributarie, del cui esercizio la Regione e' gia' attualmente investita, e' subordinata all'emanazione delle norme di attuazione perche', data la fondamentale unita' del sistema tributario, nonche' l'insopprimibile connessione tra le funzioni trasferite alla Regione, quelle destinate a essere trasferite e quelle destinate a rimanere allo Stato, non puo' pregiudicarsi, con la creazione attuale di uffici e di quadri organici, quel passaggio di uffici e di personale che e' stato affidato dall'art. 43 Statuto siciliano alle norme di attuazione.
Massima n. 1462
Nel primo comma dell'art. 97 Cost. non si puo' ravvisare una semplice direttiva, rivolta prevalentemente agli organi dell'Amministrazione, ne' il suo contenuto puo' considerarsi limitato alla riserva della legge da esso disposta. Il primo comma va collegato con il successivo, il quale prescrive che nell'ordinamento degli uffici siano determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. Tali determinazioni sono state considerate dal Costituente come condizioni per assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'Amministrazione, ravvisandosi in esse i mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di compiti, nell'interesse del servizio, e per far si' che il cittadino, nel rivolgersi alla pubblica Amministrazione, conosca con esattezza qual'e' l'ufficio competente per il suo caso, quali ne sono le attribuzioni, quali le responsabilita' di colui che vi e' preposto e che rappresenta, nei suoi confronti il pubblico potere. Pertanto, il contenuto precettivo dell'art. 97 Cost. esclude che possano istituirsi uffici a cui si assegni un proprio personale, senza determinarne, ad un tempo, l'ordinamento e specificarne le attribuzioni. Costituisce, quindi, elusione del precetto costituzionale dare vita a nuovi uffici creare e coprire un ruolo organico di funzionari ed impiegati ad essi destinati e rimandare a una legge futura il loro ordinamento e le loro attribuzioni. (Nella specie, venne dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge regionale siciliana 11 luglio 1961, la quale aveva istituito gli uffici periferici per l'espletamento dei servizi di competenza dell'amministrazione regionale delle finanze e del demanio ed aveva stabilito dei ruoli organici per la prima organizzazione di essi, determinando la consistenza numerica del personale da assegnare a ciascuna sede, disponendo che "con successiva legge saranno specificate le attribuzioni dei singoli uffici e ne sara' stabilito l'ordinamento". Tale rinvio ad una legge futura non corrisponde - a giudizio della Corte - al precetto di cui all'art. 97 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'11 luglio 1961, recante "Istituzione degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale delle finanze e del demanio", in riferimento agli articoli 36 e 43 dello Statuto speciale per la Regione siciliana e all'art. 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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