Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1962

Corte cost., sent. 28 dicembre 1962, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/1962
Data di deposito
28 dicembre 1962
Data di decisione
13 dicembre 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:125

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto n. 1572 del 8 ottobre 1931
  • decreto-legge n. 589 del 4 aprile 1939
  • art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1644 del 18 dicembre 1951

Parametri

Massime

Massima n. 1694

Il D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, avendo tenuto conto - ai fini della determinazione della quota espropriabile - di variazioni dei dati catastali apportate di ufficio in data anteriore al 15 novembre 1949, ma notificate agli espropriati in data successiva e' costituzionalmente illegittimo. Infatti i nuovi accertamenti catastali non potevano ritenersi operanti ai fini dell'esproprio, in quanto, alla data anzidetta, non erano da considerare definitivamente acquisiti ai registri del catasto secondo il sistema che regola la materia (T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572; D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153). Al quale sistema si ricollega quello della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (cosi' detta legge stralcio), sia per quanto riguarda l'estensione e il classamento dei terreni soggetti a scorporo, sia per cio' che attiene alle garanzie stabilite a tutela dei diritti degli interessati. Cfr.: sent. nn. 56/1960 e 57/1960.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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