Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1962
Corte cost., sent. 20 dicembre 1962, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1962
- Data di deposito
- 20 dicembre 1962
- Data di decisione
- 11 dicembre 1962
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, contratto o accordo collettivo di lavoro del 24 luglio 1959
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 14 luglio 1960
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 1651
La Corte con sentenza n. 106 del 1962 ha deciso che la legge 14 luglio 1959, n. 741, non ha inteso conferire al Governo il potere di uniformarsi, nell'emanare le norme delegate, alle clausole contrattuali che siano in contrasto con norme imperative di legge, e ha chiarito che in confronto a queste la delega si deve considerare inoperante; ha aggiunto che anche nell'ipotesi in cui clausole di questo genere compaiono nei decreti legislativi, che danno attuazione alla delegazione, esse si devono tuttavia considerare come clausole contrattuali e che percio' spetta al giudice ordinario stabilire se sussista o non l'asserito contrasto tra le clausole stesse e le norme imperative di legge e decidere la controversia sulla base dei risultati di codesto accertamento. (Nella specie, deve pertanto, il Pretore di S. Cipriano Piacentino risolvere la questione se la clausola contenuta nell'art. 55 del contratto collettivo 24 luglio 1959 degli operai addetti all'industria edilizia sia, oppure non, in contrasto con norme imperative di legge e, a maggior ragione, come egli sospetta, con precetti costituzionali, e, in caso affermativo, disattenderla nella controversia della quale e' giudice. Con la conseguenza che la Corte deve dichiarare l'inammissibilita' della questione proposta).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959, di cui al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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