Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/1962
Corte cost., ord. 7 luglio 1962, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/1962
- Data di deposito
- 7 luglio 1962
- Data di decisione
- 22 giugno 1962
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:79
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 2814 del 30 dicembre 1923
- art. 216, e ss., regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- legge n. 659 del 4 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 1598
(Nella specie la questione relativa alla legittimita' costituzionale delle leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno 1931, n. 659, e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 e segg., in riferimento all'art. 76 della Costituzione, era gia' stata decisa con la sentenza n. 47 del 2 giugno 1962). Cfr.: 24/1956 D ed altre ivi richiamate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti alle rispettive autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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