Corte costituzionale
Sentenza n. 76/1961
Corte cost., sent. 30 dicembre 1961, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/1961
- Data di deposito
- 30 dicembre 1961
- Data di decisione
- 21 dicembre 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 1094 del 4 agosto 1948
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 102, Costituzione
Massime
Massima n. 1393
L'esame della questione di legittimita' costituzionale deve essere contenuto nei precisi termini in cui la questione stessa e' stata proposta dall'ordinanza di rinvio. Pertanto, per quanto riguarda la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, istitutiva delle Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie relative alla proroga dei contratti agrari parziali, sottoposta, in via incidentale, al giudizio della Corte costituzionale, bisognera' esclusivamente accertare se la prevalenza ivi disposta del numero degli estranei rispetto a quello dei magistrati togati componenti il collegio, sia tale da alterare il carattere di Sezione specializzata attribuito a tale organo, facendola cosi' rientrare nell'ambito delle giurisdizioni speciali oggetto di esplicito divieto a norma dell'art. 102 Cost..
Massima n. 1394
La sezione specializzata deve essere considerata, come si desume dall'art. 102 Cost., non gia' un tertium genus fra le giurisdizione speciale e quella ordinaria, bensi' una species di quest'ultima. Percio' per determinare quali siano gli indizi sufficienti a fare ritenere la presenza di un nesso organico fra sezione specializzata ed organi giudiziari ordinari bisogna fare riferimento ai caratteri funzionali e strutturali che appaiono meglio indicati ad accostarla ad essa e non gia' ad elementi meramente formali o esteriori. In ordine ai caratteri funzionali e' da ritenere che, nel silenzio della legge riguardo al procedimento da seguire avanti le sezioni specializzate, siano da adottare le norme del Codice di rito civile, mentre le deroghe che apparisse necessario apportare alle medesime, onde renderle piu' rapide o meno costose, dovrebbero essere formulate in modo esplicito. Dal punto di vista della struttura le sezioni specializzate non possono essere sottratte alla sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali sono collegate. Quanto alla loro composizione deve considerarsi elemento distintivo la presenza nel collegio dei magistrati ordinari, presenza che nelle sezioni specializzate non puo' mai mancare mentre la preposizione alla carica dei cittadini idonei deve trovare espressione da un atto proveniente da organi della magistratura. Sussiste, quindi, una serie di caratteri sufficientemente precisi, idonei ad identificare le sezioni specializzate.
Massima n. 1395
La finalita' che giustifica la partecipazione dei cittadini alle sezioni specializzate non e' quella di farvi risuonare la voce di una generica coscienza sociale, bensi' l'altra di acquisire l'apporto di conoscenze tecniche o di particolari esperienze di vita, quando cio' sia riconosciuto utile ad una migliore applicazione della legge ai rapporti concreti. Tale partecipazione e' meramente eventuale, integrativa e complementare rispetto a quella dei magistrati. Nella stabilire la proporzione fra i due gruppi di componenti delle sezioni specializzate - giudici togati e cittadini - non si deve dare necessariamente maggior peso numerico a quello costituito dai magistrati. In confronto a determinati tipi di controversie puo' risultare opportuno dare una qualche limitata prevalenza all'elemento non togato, allorche' il giudizio demandato al collegio non sia vincolato a rigidi schemi normativi, o assuma caratteri che lo accostino al giudizio di equita', oppure quando la natura dei rapporti sottoposti al giudice richieda in modo speciale apprezzamenti e valutazioni che presuppongono, per potere riuscire esatti, non solo il possesso di certe conoscenze, bensi' anche l'acquisizione di un'esperienza concreta dei rapporti medesimi, dell'ambiente in cui si svolgono, degli interessi alla cui soddisfazione sono rivolti. Quando il contributo che si richiede ai cittadini esperti rivesta indole prevalentemente tecnica, pari a quello che potrebbe essere fornito all'organo giudicante da un qualsiasi perito, sembra piu' conforme a Costituzione che il voto di costoro non prevalga su quello del magistrato.
Massima n. 1396
La lieve prevalenza stabilita, limitatamente ai giudizi di primo grado, a favore degli esperti della vita agraria, nell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, istitutiva delle sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie relative a proroga dei contratti agrari parziali, trova giustificazione nella materia della proroga dei contratti agrari parziali che ne e' oggetto, perche' rispetto ad essi la determinazione di un assetto equilibrato dei rapporti fra le parti si giova della particolare conoscenza di usi, di pratiche, di situazioni locali, quale puo' essere posseduta da chi rivesta la qualita' richiesta per gli esperti da detto articolo 7. La piu' larga partecipazione di costoro nella prima fase del procedimento, suggerita dall'esigenza indicata, trova d'altronde un temperamento nella sede di gravame, nella quale la ricostituzione della preminenza numerica del giudice togato puo' contribuire alla eliminazione di qualche eventuale eccesso delle valutazioni compiute dal primo giudice, senza che tuttavia venga meno il contributo delle conoscenze proprie degli esperti. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Sassari, in data 7 febbraio 1961 sulla legittimità costituzionale dell'art. 70 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO - MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI
Testo integrale
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