Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1961

Corte cost., sent. 11 marzo 1961, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1961
Data di deposito
11 marzo 1961
Data di decisione
1° marzo 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:7

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 849 del 12 agosto 1951
  • legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 1175

Vedi: Sent. 6/1961 A.

Massima n. 1176

Il D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849 di attuazione della riforma fondiaria - avendo compreso nell'espropriazione porzioni di terreno non appartenenti alla persona nei cui confronti questa era disposta - ha ecceduto i limiti della delegazione legislativa contenuta nella legge 12 maggio 1950, n. 230 e pertanto e' costituzionalmente illegittimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, in relazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI.

Testo integrale

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