Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1961
Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1961
- Data di deposito
- 11 luglio 1961
- Data di decisione
- 5 luglio 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 116, regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933
- legge n. 2814 del 30 dicembre 1923
- legge n. 659 del 4 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 1337
La Corte e' competente a sindacare la legittimita' costituzionale delle delegazioni legislative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. I limiti che sia il legislatore delegante che quello delegato devono osservare nell'esecuzione dei rispettivi poteri non sono quelli stabiliti dalle norme contenute nell'art. 76 della Costituzione, ma quelli che discendono da principi generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui vige la divisione dei poteri, cioe' l'esistenza di una legge di delegazione che abbia ad oggetto una materia chiaramente definita e l'osservanza, da parte del legislatore delegato, della estensione data alla delega. Codesti limiti, in conseguenza, possono essere diversi per ciascuna delegazione, ma, una volta posti, devono trovare da parte del Governo, puntuale osservanza. (Nella specie, le leggi di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno 1931, n. 659, autorizzavano il Governo, rispettivamente, ad emanare un nuovo Codice di commercio e a pubblicare il Codice medesimo segnatamente in libri e titoli. L'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, non ha ecceduto i limiti fissati dalle predette leggi di delegazione in quanto il legislatore delegato, nel disciplinare, con norme penali, i reati connessi con la materia dell'assegno bancario, tenne presente l'ampiezza della delegazione, la norma contenuta nell'art. 344 del Cod. comm. e la necessita' di armonizzare le norme disciplinanti tale materia con i criteri e gli orientamenti del nuovo codice penale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, per eccesso di limiti della delegazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del Pretore di Trieste del 20 febbraio 1960, sulla legittimità costituzionale dell'art. 116 del R D. 21 dicembre 1933, n. 1736.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANSDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
Testo integrale
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