Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1961

Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/1961
Data di deposito
11 luglio 1961
Data di decisione
3 luglio 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:46

Norme oggetto del giudizio

  • delibera leg.va provincia Bolzano del 6 ottobre 1960
  • art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 1, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
  • titolo XIV, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 428 del 3 aprile 1947
  • art. 168, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
  • art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 8, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 428 del 3 aprile 1947
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 26 gennaio 1952
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 26 gennaio 1952

Parametri

  • art. 11, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, n.2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, n.4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 85, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 6, Costituzione
  • art. 5, Costituzione
  • accordo di Parigi tra Italia e Austria del 5 settembre 1946
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 21, Costituzione

Massime

Massima n. 1304

La Provincia di Bolzano non ha competenza a provvedere alla predisposizione dei programmi per le trasmissioni radio e televisive delle stazioni locali, nonche' alla loro approvazione, ne' alla vigilanza sull'esecuzione, in base all'art. 11, nn. 2, 4 e 5 dello Statuto regionale. Invero, la competenza provinciale nelle materie di cui a detto articolo (analoghe a quelle previste da altri Statuti speciali, secondo quanto risulta dall'art. 14, lett. z, Statuto siciliano, dagli artt. 3, lett. q, e 4, lett. m, Statuto sardo, art. 2, lett. r ed s, Statuto Valle d'Aosta), sia che si consideri con riferimento a ciascuna di esse o al loro insieme, e' limitata alla creazione o al potenziamento di istituti scolastici o culturali o artistici i quali appartengono alla disponibilita' dell'ente che intende disciplinarli, senza potersi mai esercitare nei confronti di mezzi che sono propri di un soggetto diverso. Anche a volere ritenere, in via d'ipotesi, che l'elencazione delle istituzioni culturali di cui al n. 4 dello art. 11 citato sia suscettibile di estensione mediante interpretazione analogica, l'analogia non potrebbe mai comunque riferirsi ad istituti, quali quelli considerati, sottratti del tutto al potere della Provincia.

Massima n. 1305

Le competenze normative attribuite alle Regioni o Provincie autonome sono da contenere entro i limiti risultanti dalla specificazione delle singole materie elencate negli Statuti, secondo il contenuto delle medesime da determinare in base a criteri obiettivi, e non se ne puo' consentire l'estensione a rapporti non rientranti nelle medesime, in base alla mera considerazione dei fini che ne hanno ispirato il conferimento. Cfr.: 66/1961 B.

Massima n. 1306

Appartiene esclusivamente alla competenza dello Stato la adozione di quelle misure dirette ad assicurare le esigenze collegate alla varieta' dei gruppi etnici, che non possono ricondursi a quelle espressamente attribuite alla Provincia. L'art. 84 Statuto speciale Trentino-Alto Adige, nel fare rinvio alle disposizioni dello Statuto ed a quelle delle leggi speciali della Repubblica per la regolamentazione dell'uso della lingua tedesca nella vita pubblica, mostra che il Costituente ha inteso affidare solo allo Stato la disciplina di detto uso e cio' allo scopo di meglio effettuare il coordinamento fra l'esigenza della protezione delle caratteristiche etniche e l'altra della parita' di trattamento con gli altri gruppi.

Massima n. 1307

La parola "Repubblica" e' adoperata negli Statuti regionali - in particolare in quello della Regione Trentino-Alto Adige - in un significato diverso da quello che di solito ricorre nel testo della Costituzione, e' cioe' per indicare l'organizzazione centrale dello Stato. Cfr.: 32/1960 F.

Massima n. 1308

L'art. 85 Statuto regionale Trentino-Alto Adige e l'art. 71 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, i quali stabiliscono che gli organi ed uffici della pubblica Amministrazione usino nei rapporti orali con i cittadini del gruppo tedesco la lingua da costoro parlata, non sono applicabili rispetto alle trasmissioni radio-televisive, le quali non realizzano rapporti con i singoli ma si rivolgono unilateralmente, senza dare luogo ad alcuno scambio di comunicazioni, ad una collettivita' indeterminata di ascoltatori.

Massima n. 1309

I principi costituzionali dell'autonomia (art. 5 Cost.) e della protezione delle minoranze (art. 6 Cost.) sono da assumere quali criteri direttivi per il legislatore, ma non possono giustificare alcuno spostamento nell'ordine delle competenze.

Massima n. 1310

E' incontrovertibile il principio che affida allo Stato e solo ad esso l'esecuzione all'interno degli obblighi assunti in rapporti internazionali con altri Stati. Il rispetto degli obblighi internazionali e' dettato nell'art. 4 Statuto Trentino-Alto Adige a limite solo della autonomia della Regione e della Provincia e, quindi, puo' essere fatto valere per invalidare le norme emesse da queste in violazione del medesimo, ma non puo' mai invocarsi per legittimare l'assunzione da parte dei predetti enti di competenze non previste dalla legge costituzionale. All'accordo di Parigi puo' essere fatto riferimento, quando occorra, soltanto quale sussidio interpretativo delle norme statutarie emanate appunto per dargli esecuzione, mentre e' da queste ultime solamente, oltre che da quelle della Costituzione, che sono da trarre i criteri per la risoluzione delle questioni relative all'ordine delle competenze.

Massima n. 1311

Il diritto di cui all'art. 21 della Costituzione non implica sempre e necessariamente la pretesa alla disponibilita' del mezzo di diffusione del pensiero. Allorche' anzi (come si verifica per gli impianti relativi ai servizi radiotelevisivi) la naturale limitatezza del mezzo consenta solo a pochi tale disponibilita', l'accordare allo Stato l'esclusivita' del medesimo, lungi dal contrastare con le esigenze che l'art. 21 ha voluto tutelare, ne rende piu' agevole la soddisfazione, dato che lo Stato, per la posizione in cui istituzionalmente si trova, puo' meglio che ogni altro soggetto assicurare l'accesso di tutti gli interessati, in condizione di obiettivita' e di imparzialita', al detto mezzo di comunicazione. La Provincia di Bolzano, nell'esplicazione del diritto alla divulgazione del pensiero a mezzo della radio-televisione, ha cosi' soltanto il diritto di richiedere al concessionario delle trasmissioni stesse di essere ammessa ad avvalersi della stazione locale, o anche, eventualmente, delle altre, per trasmissioni da essa proposte, pure se in lingua tedesca, naturalmente nei limiti e modi richiesti dalle esigenze tecniche e di funzionalita', nonche' da quelle del coordinamento dei programmi.

Massima n. 1312

Il disegno di legge della Provincia di Bolzano, riapprovato in sede di rinvio il 6 ottobre 1960, recante norme sulla parita' dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni, e' in contrasto con l'art. 21 della Costituzione in quanto si propone non gia' di provvedere all'equa distribuzione dell'uso della stazione locale tra i vari richiedenti, ma invece di effettuare l'attribuzione in esclusiva della disponibilita' della stazione medesima alla Provincia.

Massima n. 1313

Sono inammissibili le eccezioni di incostituzionalita' sollevate, in via incidentale, dalla difesa della Provincia di Bolzano avverso il D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, nonche' gli artt. 1 e 168 del Codice postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, in quanto l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' delle norme contro cui si rivolgono non varrebbe a legittimare il provvedimento impugnato, dato che se dovesse ritenersi illegittima l'attribuzione allo Stato dell'uso in esclusiva delle trasmissioni radio, con piu' forte ragione un analogo giudizio dovrebbe colpire la legge provinciale, la quale si propone di sostituire a quello dello Stato un proprio regime di gestione monopolistica.

Massima n. 1314

E' inesatta l'affermazione secondo cui mancano nel vigente ordinamento norme di legge che impongano alla R.A.I. di elaborare i programmi in modo unitario e solo in sede nazionale, poiche' risulta in modo tassativo dall'art. 1 D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, di approvazione della convenzione con la R.A.I., l'esclusivita' della gestione del servizio concesso a detto ente, al quale l'art. 10 impone di esaminare richieste relative a manifestazioni teatrali solo nel caso che esse provengano da Amministrazioni dello Stato. Ma anche ammesso che le direttive di massima culturali per i programmi affidate alle Commissioni di cui all'art. 8 del decreto del 1947, n. 428, lascino un potere discrezionale alla R.A.I. di disporre in ordine allo svolgimento delle direttive medesime, non potrebbe mai da cio' discendere la facolta' della Provincia di Bolzano di statuire, come ha fatto con il disegno di legge riapprovato il 6 ottobre 1960, la totale sostituzione di un proprio potere dispositivo in luogo di quello assegnato all'ente concessionario, ma, se mai, solo quella di richiedere la presa in considerazione delle proposte di programmi da essa predisposti. Pertanto, tale disegno di legge e' costituzionalmente illegittimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del disegno di legge della Provincia di Bolzano, riapprovato il 6 ottobre 1960, concernente "norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni";

dichiara inammissibili le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla Provincia avverso gli artt. 30 e 31, nonché il tit. XIV del D.P.R. n. 574 del 1951, ed avverso il D.L.C.P.S. n. 428 del 1947 e gli artt. 1 e 168 R.D. n. 645 del 1936.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIVSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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